| (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362).
L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e
l'Ucraina in materia di cooperazione nel settore della difesa,
la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello
Stato, è l'articolo 4, paragrafo a, che prevede l'invio di
funzionari alle apposite riunioni per l'esame dei programmi
operativi che si terranno alternativamente in Ucraina ed in
Italia.
Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Kiev, con
una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa
spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (lire 200.000 al giorno x 5 persone x 4
giorni) ..................... Lire 4.000.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari
USA S 101, al cambio di lire 1.800 = lire 182.000, cui si
aggiungono lire 55.000 pari al 30 per cento quale
maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 182.000 viene ridotto
di lire 61.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire
176.000 + lire 53.000 quale quota media per contributi
erariali, previdenziali, assistenziali, ai sensi delle leggi 8
agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = lire 229.000 x 5
persone x 4 giorni) ......... Lire 4.580.000
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Kiev (lire 2.700.000 x 5
persone = lire 13.500.000 + lire 675.000, quale maggiorazione
del 5 per cento) ........... Lire 14.175.000
Totale onere (articolo 4,
paragrafo a) ................ Lire 22.755.000
Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri a decorrere dal 1998 e per ciascuno dei bienni
successivi, è di lire 22.755.000, in cifra tonda lire
23.000.000.
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Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in
analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:
l'eventuale richiesta per le attività di formazione per
il personale da impiegare nelle attività militari, la
possibilità di realizzare programmi di addestramento, di
ricerca e sviluppo (articolo 2) potranno essere accolte
soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti
negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da
parte del Paese richiedente;
gli eventuali inviti ai cittadini della Ucraina per
partecipare ai convegni, seminari, manifestazioni sportive ed
esercitazioni militari (articoli 2 e 3) necessitano della
preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso,
maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; qualora
fosse necessario l'invio di personale italiano per partecipare
a riunioni, esercitazioni e manifestazioni (articolo 3), la
relativa spesa sarà finanziata nel limite degli ordinari
stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;
l'articolo 7 prevede la possibilità per i Paesi
contraenti di poter integrare l'Accordo con apposite intese;
va da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a
quanto indicato nell'Accordo stesso, si renderà necessario
predisporre apposito disegno di legge che autorizzi il
finanziamento delle maggiori spese.
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