| Onorevoli Deputati! - L'Accordo, firmato a Roma il 15
maggio 1997 dal Presidente del Consiglio dei ministri Prodi e
dal Presidente Shevardnadze, ha lo scopo di sviluppare la
cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nella
convinzione che questa contribuirà ad un reciproco
avvicinamento nelle problematiche militari in conformità alle
leggi in vigore nei rispettivi Paesi.
In particolare, l'articolo 1 prevede che la cooperazione
nel campo della difesa avvenga su base reciproca e l'articolo
2 stabilisce i settori ed il tipo di collaborazione militare,
che può essere così sintetizzata:
- difesa e sicurezza;
- struttura di Comando delle Forze armate e controllo
istituzionale;
- logistica e amministrazione del personale sia militare
che civile;
- addestramento, istruzione con partecipazione ai corsi
presso scuole militari, attività informativa, legislazione
nelle Forze armate;
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- manifestazioni culturali e sportive, queste ultime in
ambito di Consiglio internazionale dello sport militare;
- storia militare;
- scambi di visite ufficiali a livello di Ministero
della difesa e Forze armate, di personale militare in genere,
di Unità ed osservatori;
- scambi di informazioni nel settore della stampa e
delle pubblicazioni militari.
Peraltro, previa intesa tra le Parti, potranno attuarsi
altre forme di cooperazione.
L'articolo 3 stabilisce che potranno tenersi periodici
colloqui bilaterali a livello di stati maggiori della difesa
che serviranno anche a coordinare le attività di carattere
tecnico-militare nel settore operativo e addestrativo.
Inoltre, prevede, per la cooperazione nel settore di materiali
della difesa, l'istituzione di un Comitato misto che si
riunirà, ove necessario, alternativamente nei rispettivi
Paesi.
L'articolo 4 regolamenta il trattamento delle
informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le
norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che
tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente
per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere
trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte
cedente, né utilizzate a danno in una delle Parti stesse.
Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 5) regola
le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché
gli eventuali aspetti sanitari.
L'articolo 6 stabilisce che le forme di collaborazione
frutto del presente Accordo dovranno avvenire in armonia con
gli impegni assunti dalle Parti in ambito internazionale.
L'articolo 7 prevede che eventuali controversie vengano
risolte mediante trattative amichevoli.
Infine l'articolo 8 regola l'entrata in vigore
dell'Accordo, la durata e ne disciplina le modalità di
recesso. Inoltre consente la possibilità di integrare e
modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.
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