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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60317
DDL5028-0002
Progetto di legge Camera n. 5028 - testo presentato - (DDL13-5028)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5028. TESTIPDL
...C5028.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5028 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - L'Accordo, firmato a Roma il 15
  maggio 1997 dal Presidente del Consiglio dei ministri Prodi e
  dal Presidente Shevardnadze, ha lo scopo di sviluppare la
  cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nella
  convinzione che questa contribuirà ad un reciproco
  avvicinamento nelle problematiche militari in conformità alle
  leggi in vigore nei rispettivi Paesi.
     In particolare, l'articolo 1 prevede che la cooperazione
  nel campo della difesa avvenga su base reciproca e l'articolo
  2 stabilisce i settori ed il tipo di collaborazione militare,
  che può essere così sintetizzata:
       - difesa e sicurezza;
       - struttura di Comando delle Forze armate e controllo
  istituzionale;
       - logistica e amministrazione del personale sia militare
  che civile;
       - addestramento, istruzione con partecipazione ai corsi
  presso scuole militari, attività informativa, legislazione
  nelle Forze armate;
 
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       - manifestazioni culturali e sportive, queste ultime in
  ambito di Consiglio internazionale dello sport militare;
       - storia militare;
       - scambi di visite ufficiali a livello di Ministero
  della difesa e Forze armate, di personale militare in genere,
  di Unità ed osservatori;
       - scambi di informazioni nel settore della stampa e
  delle pubblicazioni militari.
     Peraltro, previa intesa tra le Parti, potranno attuarsi
  altre forme di cooperazione.
     L'articolo 3 stabilisce che potranno tenersi periodici
  colloqui bilaterali a livello di stati maggiori della difesa
  che serviranno anche a coordinare le attività di carattere
  tecnico-militare nel settore operativo e addestrativo.
  Inoltre, prevede, per la cooperazione nel settore di materiali
  della difesa, l'istituzione di un Comitato misto che si
  riunirà, ove necessario, alternativamente nei rispettivi
  Paesi.
     L'articolo 4 regolamenta il trattamento delle
  informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le
  norme previste nei due Paesi.  Viene inoltre specificato che
  tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente
  per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere
  trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte
  cedente, né utilizzate a danno in una delle Parti stesse.
     Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 5) regola
  le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché
  gli eventuali aspetti sanitari.
     L'articolo 6 stabilisce che le forme di collaborazione
  frutto del presente Accordo dovranno avvenire in armonia con
  gli impegni assunti dalle Parti in ambito internazionale.
     L'articolo 7 prevede che eventuali controversie vengano
  risolte mediante trattative amichevoli.
     Infine l'articolo 8 regola l'entrata in vigore
  dell'Accordo, la durata e ne disciplina le modalità di
  recesso.  Inoltre consente la possibilità di integrare e
  modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.
 
DATA=980625 FASCID=DDL13-5028 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5028 TOTPAG=0005 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0002 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=502800 00 FASCIDC=13DDL5028 SORTNAV=0502800 000 00000 ZZDDLC5028 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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