| (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362).
L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e la
Georgia in materia di cooperazione nel settore della difesa,
la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello
Stato, è l'articolo 3, comma 2, che prevede l'invio di
funzionari alle riunioni del Comitato misto incaricato
dell'esame dei programmi operativi che si terranno
alternativamente in Georgia ed in Italia.
Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Tiblisi,
con una permanenza di quattro giorni in detta città, la
relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (lire 200.000 al giorno x 5 persone x 4
giorni) ..................... Lire 4.000.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari
USA S 101, al cambio di lire 1.800 = lire 182.000, cui si
aggiungono lire 55.000 pari al 30 per cento quale
maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 182.000 viene ridotto
di lire 61.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire
176.000 + lire 53.000 quale quota media per contributi
erariali, previdenziali, assistenziali, ai sensi delle leggi 8
agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = lire 229.000 x 5
persone x 4 giorni) ......... Lire 4.580.000
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Tiblisi (lire 4.500.000 x 5
persone = lire 22.500.000 + lire 1.125.000, quale
maggiorazione del 5 per cento) Lire 23.625.000
Totale onere (articolo 3, comma 2) Lire 32.205.000
Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, a decorrere dal 1998 e per ciascuno dei bienni
successivi, è di lire 32.205.000, in cifra tonda lire
32.000.000.
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Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in
analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:
l'eventuale richiesta per le attività di formazione per
il personale da impiegare nelle attività militari, la
possibilità di realizzare programmi di addestramento, di
ricerca e sviluppo (articolo 2) potranno essere accolte
soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti
negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da
parte del Paese richiedente; qualora fosse necessario l'invio
di personale italiano, per incontri di lavoro, conferenze ed
addestramenti, la relativa spesa sarà finanziata nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della
difesa;
gli eventuali inviti ai cittadini della Georgia per
partecipare ai convegni, seminari e manifestazioni sportive
(articolo 2) necessitano della preventiva autorizzazione e non
comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio
dello Stato;
l'articolo 4 prevede la possibilità per i Paesi
contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi
contratti; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi
rispetto a quanto indicato nell'Accordo stesso, si renderà
necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizzi
il finanziamento delle maggiori spese.
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