| Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha
adottato la seguente decisione:
esaminato il disegno di legge A.C. n. 5028;
rilevato come gli oneri recati dalla clausola di
copertura siano stati determinati esclusivamente con
riferimento ad una sola delle disposizioni onerose recate dal
testo dell'accordo;
esprime sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia riformulata la disposizione di cui all'articolo 3,
comma 1, del disegno di legge sulla base delle seguenti
indicazioni:
a) gli oneri recati dal provvedimento debbono
essere determinati previa quantificazione delle spese
derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 1, 3, comma
1, e 5, comma 1, dell'accordo, attualmente non considerati
dalla relazione tecnica, ovvero deve essere espressamente
previsto che agli oneri medesimi si farà fronte mediante gli
ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della
difesa;
b) gli eventuali oneri derivanti dalle intese di
cui all'articolo 2, comma 2, dell'accordo debbono rientrare
entro i limiti degli stanziamenti recati dalla clausola di
copertura;
c) l'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 3, comma 2, attualmente preso in considerazione
nella clausola di copertura, deve essere esattamente
determinato nella misura di lire 32.205.000 ad anni
alterni;
d) la disposizione di copertura deve essere
conseguentemente riformulata.
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