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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60331
DDL5029-0002
Progetto di legge Camera n. 5029 - testo presentato - (DDL13-5029)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5029. TESTIPDL
...C5029.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5029 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge intende
  perseguire alcuni specifici obiettivi che interessano il
  settore della formazione artistica.  Ciò senza pregiudizio,
  evidentemente, del riordinamento generale della materia ed
  anzi in raccordo ed a completamento del provvedimento di
  riforma delle accademie e dei conservatori approvato dalla
  Camera dei deputati ed attualmente in corso di esame al Senato
  della Repubblica.  Si tratta peraltro di obiettivi che, sia
  pure specifici, si inquadrano in una logica di intervento che,
  partendo dalla considerazione di alcuni punti per così dire
  "critici", intende con ciò stesso avviare un discorso di più
  ampia prospettiva.
     L'iniziativa che si propone intende dunque muoversi su
  alcune concrete linee di intervento.  Si tratta, innanzitutto,
  di dare ai giovani la possibilità di acquisire, nel loro
  itinerario scolastico, anche un tipo di formazione specifica -
  soprattutto quella nelle discipline musicali - attualmente di
  esclusiva pertinenza di canali formativi spiccatamente
  settoriali rispetto a quelli propri dell'istruzione secondaria
  e che risente della mancanza di una base di cultura e
  preparazione generale tale da consentire anche il passaggio
  agli altri indirizzi di studi.  In proposito è da ricordare che
  la Camera dei deputati, nel licenziare il provvedimento di
  riforma delle accademie e dei conservatori, di cui s'è detto,
  ha rinviato la disciplina della formazione musicale e
 
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  coreutica nelle fasce dell'istruzione secondaria alla legge di
  riordino dei cicli scolastici.  Peraltro, a ben vedere,
  l'esigenza di intervenire già da ora nel settore si impone
  oggettivamente, per un duplice ordine di considerazioni: si
  tratta infatti, da un lato, di prendere atto che, anche in
  presenza dell'accresciuta richiesta di fruizione della cultura
  musicale da parte di fasce sempre più estese di utenza, sono
  ormai maturi i tempi per inquadrare più organicamente, in un
  contesto ordinamentale più generale, i risultati della
  sperimentazione fin qui realizzata nel settore; dall'altro, si
  tratta di assicurare una formazione musicale e coreutica che
  concorra sì alla definizione e realizzazione del progetto
  educativo e metodologico-didattico complessivo del segmento
  d'istruzione nel quale è collocata, ma che abbia anche una
  valenza funzionale e prodromica agli studi musicali e
  coreutici di livello superiore.
     Altra linea di intervento della presente iniziativa è
  quella di valorizzare la funzione delle istituzioni che
  svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e
  sviluppo nel settore delle arti visive e musicali.
     La terza linea di intervento prende in considerazione la
  situazione del conservatorio di musica "Gioacchino Rossini" di
  Pesaro, situazione caratterizzata dal particolare assetto
  della proprietà della sede del conservatorio stesso e dal
  regime delle competenze passive delle relative spese di
  funzionamento, che ne deriva.  Le norme proposte al riguardo
  intendono assicurare la continuità di funzionamento del
  conservatorio, attualmente compromessa dalla situazione cui si
  è accennato e della quale si dirà meglio qui di seguito.
     Il disegno di legge che si propone consta di 3
  articoli.
     L'articolo 1 prevede l'attivazione, a decorrere dall'anno
  scolastico 1998-1999, nella scuola media e negli istituti di
  istruzione secondaria superiore, di corsi e indirizzi musicali
  e coreutici, che assorbiranno e sostituiranno le analoghe
  iniziative sperimentali attualmente in corso.  Conseguentemente
  si provvederà a ridefinire, con le modalità previste dal
  vigente ordinamento (regolamenti ministeriali), i piani di
  studio e gli orari delle materie d'insegnamento.  In
  particolare, poi, per quanto concerne la scuola media, si
  prevede la revisione delle classi di concorso in modo da
  costituire le cattedre per gli insegnamenti musicali, nel cui
  ambito sarà ricondotto l'insegnamento strumentale attualmente
  impartito in via sperimentale.  In tale contesto appare
  opportuno evitare di disperdere il patrimonio di esperienza
  didattica acquisito dai docenti reclutati secondo le
  disposizioni che hanno disciplinato i corsi sperimentali
  (decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979
  e decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
  1996 pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 102 del 3
  maggio 1996) che hanno svolto l'insegnamento nei corsi
  medesimi.  Si prevede quindi per tali docenti, con il possesso
  del requisito di servizio attualmente richiesto per
  l'ammissione ai concorsi per soli titoli in base alle norme
  vigenti, del diploma di conservatorio e dell'abilitazione
  all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, un
  concorso speciale per titoli ai fini dell'assegnazione delle
  cattedre disponibili nella fase di prima applicazione della
  legge.  Quanto ai corsi e indirizzi da attivare negli istituiti
  di istruzione secondaria superiore si è adottata la soluzione
  di affidare i relativi insegnamenti a docenti da assumere con
  rapporto di lavoro a tempo determinato.  Tale scelta è
  correlata alla necessità di disporre di un congruo periodo di
  tempo per valutare l'efficacia e l'organizzazione dei nuovi
  corsi e indirizzi e quindi calibrare oculatamente il
  fabbisogno di personale docente di ruolo, evitando di
  precostituire rigidità che impediscano poi la messa a punto
  del sistema.
     E' prevista inoltre l'emanazione di un decreto
  interministeriale (Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica e Ministro della pubblica
  istruzione) per assicurare il raccordo tra la formazione
  scolastica e quella di grado universitario.  E' evidente che il
  superamento dell'esame di Stato conclusivo del ciclo di
 
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  istruzione secondaria superiore dà titolo, agli studenti che
  abbiano seguito i predetti corsi o indirizzi, per accedere
  all'istruzione universitaria, secondo quanto previsto dalle
  norme vigenti (vedi articolo 191, comma 5 del testo unico
  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
     L'articolo 2 prevede un sostegno finanziario, per tre
  anni, volto a valorizzare l'opera degli istituti ed enti che,
  operando sia all'esterno che all'interno del sistema, per così
  dire, istituzionale, di formazione nel settore delle arti
  visive e musicali, svolgono anch'essi una funzione altrettanto
  formativa in senso ampio, con risultati generalmente
  riconosciuti ed apprezzati.  I criteri per l'individuazione dei
  predetti istituti ed enti destinatari dei contributi saranno
  determinati con decreto del Ministro della pubblica
  istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica.
     Lo stesso articolo 2, infine, detta alcune disposizioni
  che riguardano il conservatorio di musica "G.  Rossini" di
  Pesaro.  Tale istituto è nato nel 1940 ed è derivato dalla
  trasformazione dell'omonimo liceo musicale pareggiato,
  funzionante in quella città, in virtù della convenzione
  stipulata tra il comune di Pesaro e lo Stato ed approvata con
  regio-decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, in attuazione della
  legge 30 novembre 1939, n. 1968.  Il liceo era stato fondato
  con l'eredità a tal fine lasciata al comune di Pesaro da
  Gioacchino Rossini ed eretto in ente morale con regio-decreto
  21 giugno 1869, n. 5164.
     Per effetto della convenzione di statizzazione sono dunque
  nati, nel 1940, dall'unico organismo "ente morale liceo
  Musicale Rossini":
         a)  il conservatorio di musica "G.  Rossini";
         b)  l'ente denominato "Fondazione Rossini"; con i
  fini e gli obblighi stabiliti nella stessa convenzione.
     Si tratta di due istituzioni, autonome l'una dall'altra,
  che perseguono scopi diversi, con diverse risorse finanziarie:
  la prima, con fini di istruzione musicale, è incardinata nel
  sistema scolastico; la seconda, con il fine di "esaltare la
  figura e la memoria del grande Maestro pesarese".  E la
  convenzione del 1940, nel momento stesso in cui statizzava il
  liceo musicale, stabiliva gli obblighi reciproci a carico dei
  due soggetti, Fondazione e conservatorio (e cioè lo Stato) che
  avrebbero dovuto garantire il funzionamento dell'istituto.  In
  particolare, gli obblighi a carico della Fondazione erano
  quelli di mettere gratuitamente a disposizione del
  conservatorio la sede, già utilizzata dal liceo musicale, di
  proprietà della Fondazione stessa, e tutto il materiale
  mobiliare già in dotazione del soppresso liceo (strumenti,
  libri, mobili e suppellettili), e sempre di proprietà della
  Fondazione.  Inoltre erano sancite a carico della Fondazione le
  spese per così dire "di esercizio" della sede, e cioè quelle
  "di manutenzione ordinaria e straordinaria, d'illuminazione e
  di riscaldamento dei locali, nonché quelle relative all'acqua
  potabile ed alla assicurazione contro gli incendi".  Le
  limitate disponibilità finanziarie da un lato e le spese via
  via crescenti dei servizi da fornire al conservatorio hanno
  reso tuttavia sempre più insostenibili, per la Fondazione, gli
  obblighi sanciti dalla convenzione del 1940.
     Un elemento di novità è intervenuto con la legge 11
  gennaio 1996, n. 23, è successive modificazioni, che, in un
  riassetto generale delle competenze passive in ordine alla
  fornitura e gestione dei locali scolastici ha posto a carico
  delle province quelle concernenti gli edifici sede dei
  conservatori di musica.  La stessa legge ha poi dettato una
  serie di disposizioni aventi ad oggetto il trasferimento degli
  immobili e dei relativi oneri di gestione, e delle
  corrispondenti risorse, dall'ente obbligato in precedenza a
  quello competente a seguito del riassetto di cui s'è detto,
  prevedendo la stipulazione di apposite convenzioni per la
  disciplina dei rapporti tra gli enti interessati e demandando
  ad appositi decreti ministeriali la determinazione delle
  risorse da trasferire.  Peraltro, nel caso di immobili
  appartenenti a soggetti diversi dai comuni, dallo Stato e
  dalle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica,
  la legge prevede che i rapporti conseguenti all'uso degli
 
                               Pag. 4
 
  edifici sono regolati con apposita convenzione tra gli enti
  interessati.  E tale è il caso del conservatorio "G.  Rossini"
  la cui sede, come già detto, è di proprietà della omonima
  Fondazione.
     Per il caso in questione, quindi, per la regolazione dei
  rapporti conseguenti all'uso, da parte del conservatorio,
  dell'edificio di proprietà della Fondazione "Rossini", dovrà
  intervenire una nuova convenzione tra gli enti interessati (in
  questo caso Stato - Fondazione - provincia).  La relativa
  stipulazione, però, non può aver luogo perché la provincia di
  Pesaro, per poter sostenere gli oneri che ne deriverebbero a
  suo carico, ha bisogno di risorse aggiuntive alle proprie
  disponibilità di bilancio. Né tali risorse possono esserle
  trasferite dalla Fondazione, che già si dibatte nelle
  difficoltà finanziarie derivanti dagli obblighi a suo carico
  sanciti dalla convenzione del 1940.  In tale specifica
  situazione, di oggettiva difficoltà, e non superabile con gli
  strumenti e le modalità applicative previste dalla legge n. 23
  del 1996 - e che peraltro rischia di compromettere la stessa
  possibilità di funzionamento del conservatorio - l'unica
  alternativa praticabile è quella di assicurare un sostegno
  finanziario alla provincia di Pesaro, in modo che essa possa
  assumersi gli oneri posti ora dalla legge a suo carico.  Del
  problema si è invero già fatto carico il Parlamento, in sede
  di esame della legge finanziaria 1998, allorché è stato
  approvato un apposito emendamento che ha introdotto, tra le
  nuove finalizzazioni dell'accantonamento relativo alla
  pubblica istruzione, (tabella A), quella per il funzionamento
  del conservatorio "G.  Rossini".  Le norme che si propongono al
  riguardo costituiscono, pertanto, la fonte sostanziale
  necessaria per la concreta utilizzazione dello specifico
  accantonamento già preordinato nella legge finanziaria.  Si
  prevede quindi, nell'articolo 2 del presente provvedimento, la
  concessione di un contributo di lire 418 milioni per l'anno
  1998 e di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno
  1999.
     Agli oneri aggiuntivi di bilancio, derivanti dai due
  articoli del disegno di legge, si provvede mediante
  l'utilizzazione dell'accantonamento, relativo al Ministero
  della pubblica istruzione, di cui alla tabella A allegata alla
  legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), come
  prevede l'articolo 3 del presente disegno di legge,
  concernente la copertura finanziaria.
 
DATA=980625 FASCID=DDL13-5029 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5029 TOTPAG=0011 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=013 PAGFIN=0004 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=502900 00 FASCIDC=13DDL5029 SORTNAV=0502900 000 00000 ZZDDLC5029 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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