| Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge intende
perseguire alcuni specifici obiettivi che interessano il
settore della formazione artistica. Ciò senza pregiudizio,
evidentemente, del riordinamento generale della materia ed
anzi in raccordo ed a completamento del provvedimento di
riforma delle accademie e dei conservatori approvato dalla
Camera dei deputati ed attualmente in corso di esame al Senato
della Repubblica. Si tratta peraltro di obiettivi che, sia
pure specifici, si inquadrano in una logica di intervento che,
partendo dalla considerazione di alcuni punti per così dire
"critici", intende con ciò stesso avviare un discorso di più
ampia prospettiva.
L'iniziativa che si propone intende dunque muoversi su
alcune concrete linee di intervento. Si tratta, innanzitutto,
di dare ai giovani la possibilità di acquisire, nel loro
itinerario scolastico, anche un tipo di formazione specifica -
soprattutto quella nelle discipline musicali - attualmente di
esclusiva pertinenza di canali formativi spiccatamente
settoriali rispetto a quelli propri dell'istruzione secondaria
e che risente della mancanza di una base di cultura e
preparazione generale tale da consentire anche il passaggio
agli altri indirizzi di studi. In proposito è da ricordare che
la Camera dei deputati, nel licenziare il provvedimento di
riforma delle accademie e dei conservatori, di cui s'è detto,
ha rinviato la disciplina della formazione musicale e
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coreutica nelle fasce dell'istruzione secondaria alla legge di
riordino dei cicli scolastici. Peraltro, a ben vedere,
l'esigenza di intervenire già da ora nel settore si impone
oggettivamente, per un duplice ordine di considerazioni: si
tratta infatti, da un lato, di prendere atto che, anche in
presenza dell'accresciuta richiesta di fruizione della cultura
musicale da parte di fasce sempre più estese di utenza, sono
ormai maturi i tempi per inquadrare più organicamente, in un
contesto ordinamentale più generale, i risultati della
sperimentazione fin qui realizzata nel settore; dall'altro, si
tratta di assicurare una formazione musicale e coreutica che
concorra sì alla definizione e realizzazione del progetto
educativo e metodologico-didattico complessivo del segmento
d'istruzione nel quale è collocata, ma che abbia anche una
valenza funzionale e prodromica agli studi musicali e
coreutici di livello superiore.
Altra linea di intervento della presente iniziativa è
quella di valorizzare la funzione delle istituzioni che
svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e
sviluppo nel settore delle arti visive e musicali.
La terza linea di intervento prende in considerazione la
situazione del conservatorio di musica "Gioacchino Rossini" di
Pesaro, situazione caratterizzata dal particolare assetto
della proprietà della sede del conservatorio stesso e dal
regime delle competenze passive delle relative spese di
funzionamento, che ne deriva. Le norme proposte al riguardo
intendono assicurare la continuità di funzionamento del
conservatorio, attualmente compromessa dalla situazione cui si
è accennato e della quale si dirà meglio qui di seguito.
Il disegno di legge che si propone consta di 3
articoli.
L'articolo 1 prevede l'attivazione, a decorrere dall'anno
scolastico 1998-1999, nella scuola media e negli istituti di
istruzione secondaria superiore, di corsi e indirizzi musicali
e coreutici, che assorbiranno e sostituiranno le analoghe
iniziative sperimentali attualmente in corso. Conseguentemente
si provvederà a ridefinire, con le modalità previste dal
vigente ordinamento (regolamenti ministeriali), i piani di
studio e gli orari delle materie d'insegnamento. In
particolare, poi, per quanto concerne la scuola media, si
prevede la revisione delle classi di concorso in modo da
costituire le cattedre per gli insegnamenti musicali, nel cui
ambito sarà ricondotto l'insegnamento strumentale attualmente
impartito in via sperimentale. In tale contesto appare
opportuno evitare di disperdere il patrimonio di esperienza
didattica acquisito dai docenti reclutati secondo le
disposizioni che hanno disciplinato i corsi sperimentali
(decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979
e decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3
maggio 1996) che hanno svolto l'insegnamento nei corsi
medesimi. Si prevede quindi per tali docenti, con il possesso
del requisito di servizio attualmente richiesto per
l'ammissione ai concorsi per soli titoli in base alle norme
vigenti, del diploma di conservatorio e dell'abilitazione
all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, un
concorso speciale per titoli ai fini dell'assegnazione delle
cattedre disponibili nella fase di prima applicazione della
legge. Quanto ai corsi e indirizzi da attivare negli istituiti
di istruzione secondaria superiore si è adottata la soluzione
di affidare i relativi insegnamenti a docenti da assumere con
rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale scelta è
correlata alla necessità di disporre di un congruo periodo di
tempo per valutare l'efficacia e l'organizzazione dei nuovi
corsi e indirizzi e quindi calibrare oculatamente il
fabbisogno di personale docente di ruolo, evitando di
precostituire rigidità che impediscano poi la messa a punto
del sistema.
E' prevista inoltre l'emanazione di un decreto
interministeriale (Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e Ministro della pubblica
istruzione) per assicurare il raccordo tra la formazione
scolastica e quella di grado universitario. E' evidente che il
superamento dell'esame di Stato conclusivo del ciclo di
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istruzione secondaria superiore dà titolo, agli studenti che
abbiano seguito i predetti corsi o indirizzi, per accedere
all'istruzione universitaria, secondo quanto previsto dalle
norme vigenti (vedi articolo 191, comma 5 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
L'articolo 2 prevede un sostegno finanziario, per tre
anni, volto a valorizzare l'opera degli istituti ed enti che,
operando sia all'esterno che all'interno del sistema, per così
dire, istituzionale, di formazione nel settore delle arti
visive e musicali, svolgono anch'essi una funzione altrettanto
formativa in senso ampio, con risultati generalmente
riconosciuti ed apprezzati. I criteri per l'individuazione dei
predetti istituti ed enti destinatari dei contributi saranno
determinati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Lo stesso articolo 2, infine, detta alcune disposizioni
che riguardano il conservatorio di musica "G. Rossini" di
Pesaro. Tale istituto è nato nel 1940 ed è derivato dalla
trasformazione dell'omonimo liceo musicale pareggiato,
funzionante in quella città, in virtù della convenzione
stipulata tra il comune di Pesaro e lo Stato ed approvata con
regio-decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, in attuazione della
legge 30 novembre 1939, n. 1968. Il liceo era stato fondato
con l'eredità a tal fine lasciata al comune di Pesaro da
Gioacchino Rossini ed eretto in ente morale con regio-decreto
21 giugno 1869, n. 5164.
Per effetto della convenzione di statizzazione sono dunque
nati, nel 1940, dall'unico organismo "ente morale liceo
Musicale Rossini":
a) il conservatorio di musica "G. Rossini";
b) l'ente denominato "Fondazione Rossini"; con i
fini e gli obblighi stabiliti nella stessa convenzione.
Si tratta di due istituzioni, autonome l'una dall'altra,
che perseguono scopi diversi, con diverse risorse finanziarie:
la prima, con fini di istruzione musicale, è incardinata nel
sistema scolastico; la seconda, con il fine di "esaltare la
figura e la memoria del grande Maestro pesarese". E la
convenzione del 1940, nel momento stesso in cui statizzava il
liceo musicale, stabiliva gli obblighi reciproci a carico dei
due soggetti, Fondazione e conservatorio (e cioè lo Stato) che
avrebbero dovuto garantire il funzionamento dell'istituto. In
particolare, gli obblighi a carico della Fondazione erano
quelli di mettere gratuitamente a disposizione del
conservatorio la sede, già utilizzata dal liceo musicale, di
proprietà della Fondazione stessa, e tutto il materiale
mobiliare già in dotazione del soppresso liceo (strumenti,
libri, mobili e suppellettili), e sempre di proprietà della
Fondazione. Inoltre erano sancite a carico della Fondazione le
spese per così dire "di esercizio" della sede, e cioè quelle
"di manutenzione ordinaria e straordinaria, d'illuminazione e
di riscaldamento dei locali, nonché quelle relative all'acqua
potabile ed alla assicurazione contro gli incendi". Le
limitate disponibilità finanziarie da un lato e le spese via
via crescenti dei servizi da fornire al conservatorio hanno
reso tuttavia sempre più insostenibili, per la Fondazione, gli
obblighi sanciti dalla convenzione del 1940.
Un elemento di novità è intervenuto con la legge 11
gennaio 1996, n. 23, è successive modificazioni, che, in un
riassetto generale delle competenze passive in ordine alla
fornitura e gestione dei locali scolastici ha posto a carico
delle province quelle concernenti gli edifici sede dei
conservatori di musica. La stessa legge ha poi dettato una
serie di disposizioni aventi ad oggetto il trasferimento degli
immobili e dei relativi oneri di gestione, e delle
corrispondenti risorse, dall'ente obbligato in precedenza a
quello competente a seguito del riassetto di cui s'è detto,
prevedendo la stipulazione di apposite convenzioni per la
disciplina dei rapporti tra gli enti interessati e demandando
ad appositi decreti ministeriali la determinazione delle
risorse da trasferire. Peraltro, nel caso di immobili
appartenenti a soggetti diversi dai comuni, dallo Stato e
dalle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica,
la legge prevede che i rapporti conseguenti all'uso degli
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edifici sono regolati con apposita convenzione tra gli enti
interessati. E tale è il caso del conservatorio "G. Rossini"
la cui sede, come già detto, è di proprietà della omonima
Fondazione.
Per il caso in questione, quindi, per la regolazione dei
rapporti conseguenti all'uso, da parte del conservatorio,
dell'edificio di proprietà della Fondazione "Rossini", dovrà
intervenire una nuova convenzione tra gli enti interessati (in
questo caso Stato - Fondazione - provincia). La relativa
stipulazione, però, non può aver luogo perché la provincia di
Pesaro, per poter sostenere gli oneri che ne deriverebbero a
suo carico, ha bisogno di risorse aggiuntive alle proprie
disponibilità di bilancio. Né tali risorse possono esserle
trasferite dalla Fondazione, che già si dibatte nelle
difficoltà finanziarie derivanti dagli obblighi a suo carico
sanciti dalla convenzione del 1940. In tale specifica
situazione, di oggettiva difficoltà, e non superabile con gli
strumenti e le modalità applicative previste dalla legge n. 23
del 1996 - e che peraltro rischia di compromettere la stessa
possibilità di funzionamento del conservatorio - l'unica
alternativa praticabile è quella di assicurare un sostegno
finanziario alla provincia di Pesaro, in modo che essa possa
assumersi gli oneri posti ora dalla legge a suo carico. Del
problema si è invero già fatto carico il Parlamento, in sede
di esame della legge finanziaria 1998, allorché è stato
approvato un apposito emendamento che ha introdotto, tra le
nuove finalizzazioni dell'accantonamento relativo alla
pubblica istruzione, (tabella A), quella per il funzionamento
del conservatorio "G. Rossini". Le norme che si propongono al
riguardo costituiscono, pertanto, la fonte sostanziale
necessaria per la concreta utilizzazione dello specifico
accantonamento già preordinato nella legge finanziaria. Si
prevede quindi, nell'articolo 2 del presente provvedimento, la
concessione di un contributo di lire 418 milioni per l'anno
1998 e di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno
1999.
Agli oneri aggiuntivi di bilancio, derivanti dai due
articoli del disegno di legge, si provvede mediante
l'utilizzazione dell'accantonamento, relativo al Ministero
della pubblica istruzione, di cui alla tabella A allegata alla
legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), come
prevede l'articolo 3 del presente disegno di legge,
concernente la copertura finanziaria.
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