| Oneri derivanti dall'articolo 1
L'articolo prevede l'attivazione, a decorrere dall'anno
scolastico 1998-1999, di corsi e indirizzi musicali e
coreutici nella scuola media e negli istituti di istruzione
secondaria superiore. I conseguenti oneri riguardano le spese
di personale e quelle per le dotazioni di attrezzature
didattiche che si ritengono necessarie per integrare l'offerta
formativa attualmente attivata in via sperimentale.
Oneri relativi al personale
Relativamente ai corsi musicali da attivare nella scuola
media occorre considerare che si tratta sostanzialmente di
consolidare una spesa già attualmente sostenuta per le
sperimentazioni di educazione musicale in atto. Non si
prefigurano quindi, per i corsi in questione, oneri aggiuntivi
di bilancio in quanto gli attuali 465 corsi funzionanti
soddisfano la domanda di formazione al riguardo.
Relativamente ai corsi o indirizzi musicali da attivare
negli istituti di istruzione secondaria superiore ed ai corsi
o indirizzi coreutici da attivare nella scuola media e negli
istituti di istruzione secondaria superiore, si allegano le
tabelle A, B, C e D nelle quali è indicata la spesa, per anno
scolastico e per anno finanziario, calcolata sulla base delle
ore di insegnamento, delle classi e del numero degli
insegnanti previsti. In proposito è da precisare che si
ritiene di attivare un corso musicale nei licei funzionanti
nello stesso ambito territoriale ove sorga un conservatorio di
musica e di completare l'offerta formativa con l'istituzione
comunque di corsi di liceo musicale in ogni ambito
provinciale.
Oneri relativi alle attrezzature didattiche
Si tratta di oneri che si prevede di sostenere per dotare
le istituzioni scolastiche delle attrezzature
tecnico-didattiche per svolgere gli insegnamenti (in proposito
si sottolinea che il costo degli strumenti fondamentali, come
ad esempio l'organo e il pianoforte, è molto elevato e che a
questo va aggiunto il costo degli impianti acustici ed
elettronici indispensabili per l'insegnamento); gli oneri in
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questione sono decrescenti in quanto la loro maggiore
consistenza si determina evidentemente nella prima fase
attuativa della legge. Essi sono indicati nella tabella D.
L'onere complessivo per anno finanziario, derivante
dall'articolo 1, è riassunto nella stessa tabella D.
Oneri derivanti dall'articolo 2
L'articolo prevede:
a) un'autorizzazione di spesa di lire 5 miliardi,
per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la concessione
di contributi agli istituti ed enti non statali che svolgono
attività di alta formazione, promozione, ricerca e sviluppo
nel settore delle arti visive e musicali;
b) la concessione di un contributo annuo di lire
418 milioni per l'anno 1998 e di lire 500 milioni, a decorrere
dal 1999, alla provincia di Pesaro e Urbino, per far fronte
alle spese di funzionamento della sede del conservatorio di
musica "G. Rossini" di Pesaro.
I predetti oneri aggiuntivi di bilancio sono quantificati
direttamente dalla legge e non richiedono una specifica
dimostrazione. E' da aggiungere soltanto, con riferimento
all'onere indicato alla lettera b), che esso è correlato
alle tipologie di spese per il mantenimento e l'esercizio
delle sedi scolastiche che l'articolo 3, comma 1, della legge
11 gennaio 1996, n. 23, pone a carico delle province
(manutenzione, spese varie d'ufficio, arredamento, utenze
elettriche e telefoniche, provvista d'acqua e del gas,
riscaldamento, impianti relativi) ed alla spesa per
l'assicurazione contro incendi, che l'articolo 8 della
convenzione annessa al regio decreto 12 dicembre 1940, n.
1996, pone a carico della "Fondazione Rossini" di Pesaro, in
quanto proprietaria dell'edificio in uso al conservatorio di
musica di Pesaro, e alla quale però, per ragioni di
semplificazione amministrativa, potrà provvedere la stessa
provincia di Pesaro e Urbino.
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SPESE DI PERSONALE
(per anno scolastico: 1^ settembre-31 agosto)
... (omissis) ...
Pag. 8
SPESA COMPLESSIVA
... (omissis) ...
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