| (Attivazione di corsi e indirizzi musicali e coreutici
nella scuola secondaria).
1. Nella scuola media e negli istituti di istruzione
secondaria superiore sono attivati, a decorrere dall'anno
scolastico l998-1999, corsi e indirizzi musicali e coreutici,
previa ridefinizione dei piani di studio e degli orari delle
materie di insegnamento con le modalità previste dall'articolo
205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e in modo da assicurare un'offerta
formativa distribuita su tutto il territorio nazionale. I
predetti corsi e indirizzi assorbono le analoghe iniziative in
atto, a carattere sperimentale, nella scuola media, negli
istituti di istruzione secondaria superiore e nei conservatori
di musica. I corsi ed indirizzi coreutici sono attivati tenuto
conto dell'offerta formativa di livello superiore.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, previa
attivazione, per la scuola media, della procedura di cui
all'articolo 405 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, bandisce un concorso
speciale per titoli per l'assegnazione delle cattedre
disponibili per gli insegnamenti musicali nella fase di prima
applicazione delle presenti disposizioni, riservato al
personale docente che ha svolto l'insegnamento nelle
iniziative sperimentali in atto nella scuola media per almeno
trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nell'ultimo
triennio, e in possesso del diploma di conservatorio e
dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale
nella scuola media. Le cattedre sono assegnate salvaguardando,
per quanto possibile, la continuità didattica
nell'insegnamento svolto dai vincitori del concorso.
3. Fino all'approvazione della legge quadro in materia di
riordino dei cicli scolastici, all'insegnamento nei corsi e
indirizzi di cui al comma 1, da attivare negli istituti di
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istruzione secondaria superiore, si provvede con personale
assunto con rapporto a tempo determinato, in possesso del
corrispondente diploma di conservatorio. Analogamente si
provvede per l'assunzione del personale docente nei corsi
coreutici da attivare nella scuola media.
4. Per la fruizione degli spazi necessari allo svolgimento
dei corsi e indirizzi di cui al comma 1 e il reperimento dei
relativi strumenti e attrezzature didattiche l'istituzione
scolastica interessata stipula, ove necessario, un'apposita
convenzione con il conservatorio di musica più vicino.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono stabilite le norme per la
prosecuzione degli studi musicali e coreutici per gli alunni
che hanno seguito i corsi e indirizzi di cui al comma 1.
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