| (Interventi di sostegno di istituti ed enti).
1. Per sostenere gli istituti ed enti non statali che
svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e
sviluppo nel sett.ore delle arti visive e musicali è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 1998, 1999 e 2000.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, e con l'Autorità di governo
competente in materia di spettacolo, sono stabiliti i criteri
per l'individuazione degli istituti ed enti destinatari dei
contributi e per l'assegnazione dei contributi stessi, con
priorità per gli istituti ed enti di riconosciuta rilevanza in
ambito nazionale e internazionale, per quelli funzionanti in
ambiti territoriali dove non esiste una corrispondente offerta
formativa statale e per quelli che integrino la medesima
offerta formativa.
3. Al fine di assicurare il funzionamento del
conservatorio di musica "G. Rossini" di Pesaro, è assegnato
alla provincia di Pesaro e Urbino un contributo di lire 418
milioni per l'anno 1998 e di lire 500 milioni annue, a
decorrere dall'anno 1999, per le spese di cui all'articolo 3,
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comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
e ad integrazione delle somme occorrenti per le altre spese
già previste dall'articolo 8 della convenzione annessa al
regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996. Le disponibilità
eventualmente eccedenti, alla fine di ogni esercizio, gli
oneri predetti possono essere destinate, nell'esercizio
successivo, a spese per lavori di restauro dell'edificio e di
conservazione dei beni mobili, di proprietà della "Fondazione
Gioacchino Rossini" di Pesaro.
4. La "Fondazione Giacchino Rossini", la provincia di
Pesaro e Urbino e il Ministero della pubblica istruzione
disciplinano, con apposita convenzione, tutti i rapporti
conseguenti all'assegnazione in uso al conservatorio di musica
"G. Rossini", per il suo funzionamento amministrativo e
didattico, dei beni di cui al comma 3. Dalla data di
stipulazione della predetta convenzione cessa di avere
efficacia la convenzione di cui al comma 3.
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