| (Norma di copertura).
1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in
lire 35 miliardi annue a decorrere dal 1998, ed all'onere di
cui all'articolo 2, comma 1, pari a lire 5 miliardi, per
ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nonché a quello
relativo all'articolo 2, comma 2, pari a lire 418 milioni, per
l'anno finanziario 1998, e a lire 500 milioni annue a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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