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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60337
DDL5029-0002
Relazione Camera n. 5029-A (DDL13-5029-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5029A. TESTIPDL
...C5029A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5029A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - Il presente disegno di legge intende
  perseguire alcuni specifici obiettivi che interessano il
  settore della formazione artistica in raccordo con la riforma
  della Accademie e dei Conservatori.
     Il disegno di legge si muove su alcune concrete linee di
  intervento per dare ai giovani la possibilità di acquisire,
  nel loro itinerario scolastico, anche un tipo di formazione
  specifica - soprattutto quella nelle discipline musicali -
  attualmente di esclusiva pertinenza di canali formativi
  spiccatamente settoriali rispetto a quelli propri
  dell'istruzione secondaria e che risente della mancanza di una
  base di cultura e preparazione generale tale da consentire
  anche il passaggio agli altri indirizzi di studi.  In proposito
  è da ricordare che la riforma delle accademie e dei
  conservatori, di cui s'è detto, rinvia la disciplina della
  formazione musicale e coreutica nelle fasce dell'istruzione
  secondaria alla legge di riordino dei cicli scolastici.  In
  presenza dell'accresciuta richiesta di fruizione della cultura
  musicale da parte di fasce sempre più estese di utenza, sono
  ormai maturi i tempi per inquadrare più organicamente, in un
  contesto ordinamentale più generale, i risultati della
  sperimentazione fin qui realizzata nel settore.  Occorre perciò
  assicurare una formazione musicale e coreutica che concorra sì
  alla definizione e realizzazione del progetto educativo e
  metodologico-didattico complessivo del segmento d'istruzione
  nel quale è collocata, ma che abbia anche una valenza
  funzionale e prodromica agli studi musicali e coreutici di
  livello superiore.
     Altra linea di intervento della presente iniziativa è
  quella di valorizzare la funzione delle istituzioni che
  svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e
  sviluppo nel settore delle arti visive e musicali.
     Per questo si prende in considerazione la situazione del
  conservatorio di musica "Gioacchino Rossini" di Pesaro,
  situazione caratterizzata dal particolare assetto della
  proprietà della sede del conservatorio stesso e dal regime
  delle competenze passive delle relative spese di funzionamento
  del conservatorio.
     Il disegno di legge consta di 3 articoli.
     L'articolo 1 prevede l'attivazione, a decorrere dall'anno
  1999-2000, nella scuola media e negli istituti di istruzione
  secondaria superiore, di corsi ad indirizzo musicale e
  coreutico, che assorbiranno e sostituiranno le analoghe
  iniziative sperimentali attualmente in corso.  Conseguentemente
  si provvederà a ridefinire, con le modalità previste dal
  vigente ordinamento e cioè con regolamenti ministeriali, i
  piani di studio e gli orari delle materie d'insegnamento nel
  rispetto dei principi di autonomia didattica e organizzativa
  di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  In
  particolare, poi, per quanto concerne la scuola media, si
  prevede la revisione delle classi di concorso in modo da
  costituire le cattedre per gli insegnamenti musicali, nel cui
  ambito sarà ricondotto l'insegnamento strumentale attualmente
  impartito in via sperimentale.  In tale contesto appare
  opportuno evitare di disperdere il patrimonio di esperienza
  didattica acquisito dai docenti reclutati secondo le
  disposizioni che hanno disciplinato i corsi sperimentali
  (decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
  1996 pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 102 del 3
  maggio 1996) che hanno svolto l'insegnamento dei corsi
  medesimi.  Si prevede quindi per tali docenti, con il possesso
 
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  del requisito di servizio attualmente richiesto per
  l'ammissione ai concorsi per soli titoli in base alle norme
  vigenti, del diploma di conservatorio e dell'abilitazione
  all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, un
  concorso speciale per titoli ai fini dell'assegnazione delle
  cattedre disponibili nella fase di prima applicazione della
  legge.  Quanto ai corsi e agli indirizzi da attivare negli
  istituti di istruzione secondaria superiore si è adottata la
  soluzione di affidare i relativi insegnamenti a docenti da
  assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato.  Tale
  scelta è correlata alla necessità di disporre di un congruo
  periodo di tempo per valutare l'efficacia e l'organizzazione
  dei nuovi corsi ed indirizzi e quindi calibrare oculatamente
  il fabbisogno di personale docente di ruolo, evitando di
  precostituire rigidità che impediscano poi la messa a punto
  del sistema.  E' prevista inoltre l'emanazione di un decreto
  interministeriale (Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica e ministro della pubblica
  istruzione) per assicurare il raccordo tra la formazione
  scolastica e quella di grado universitario.  E' evidente che il
  superamento dell'esame di Stato conclusivo del ciclo di
  istruzione secondaria superiore dà titolo agli studenti che
  abbiano seguito i predetti corsi ad accedere all'istruzione
  universitaria, secondo quanto previsto dalle norme vigenti
  (articolo 191, comma 5 del testo unico approvato con decreto
  legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
     L'articolo 2 prevede il sostegno finanziario, volto a
  valorizzare l'opera degli istituti ed enti che, operando sia
  all'esterno che all'interno del sistema, per così dire,
  istituzionale, di formazione nel settore delle arti musicali e
  visive, svolgono anch'essi una funzione altrettanto formativa
  in senso ampio, con risultati generalmente riconosciuti ed
  apprezzati.  I criteri per l'individuazione dei predetti
  istituti ed enti destinatari dei contributi saranno
  determinati con decreto del Ministro della pubblica
  istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica.
     Lo stesso articolo 2, infine, detta alcune disposizioni
  che riguardano il conservatorio di musica "Gioacchino Rossini"
  di Pesaro.  Tale istituto è nato nel 1940 ed è derivato dalla
  trasformazione dell'omonimo liceo musicale pareggiato,
  funzionante in quella città, in virtù della convenzione
  stipulata tra il comune di Pesaro e lo Stato ed approvata con
  regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, in attuazione della
  legge 30 novembre 1939, n. 1968.  Il liceo era stato fondato
  con l'eredità a tal fine lasciata al comune di Pesaro da
  Gioacchino Rossini ed eretto in ente morale con regio decreto
  211 giugno 1869, n. 5164.
     Per effetto della convenzione di statizzazione sono dunque
  nati, nel 1940, dall'unico organismo "ente morale liceo
  Musicale Rossini":
         a)  il conservatorio di musica "G.  Rossini";
         b)  l'ente denominato "Fondazione Rossini"; con i
  fini e gli obblighi stabiliti nella stessa convenzione.
     Si tratta di due istituzioni, autonome l'una dall'altra,
  che perseguono scopi diversi, con diverse risorse finanziarie:
  la prima, con fine di istruzione musicale, è incardinata nel
  sistema scolastico; la seconda, con il fine di "esaltare la
  figura e la memoria del grande Maestro pesarese".
     E la convenzione del 1940, nel momento stesso in cui
  statizzava il liceo musicale, stabiliva gli obblighi reciproci
  a carico dei due soggetti, Fondazione e conservatorio ( e cioè
  lo Stato), che avrebbero dovuto garantire il funzionamento
  dell'istituto.  In particolare, gli obblighi a carico della
  Fondazione erano quelli di mettere gratuitamente a
  disposizione del conservatorio la sede, già utilizzata dal
  liceo musicale, di proprietà della Fondazione stessa, e tutto
  il materiale mobiliare già in dotazione del soppresso liceo
  (strumenti, libri, mobili e suppellettili), e sempre di
  proprietà della Fondazione.  Inoltre erano sancite a carico
  della Fondazione le spese per così dire, "di esercizio", della
  sede, e cioè quelle "di manutenzione ordinaria e
  straordinaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali,
 
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  nonché quelle relative all'acqua potabile e all'assicurazione
  contro gli incendi".  Le limitate disponibilità finanziarie da
  un lato e le spese via via crescenti dei servizi da fornire al
  conservatorio hanno reso tuttavia sempre più insostenibili,
  per la Fondazione, gli obblighi sanciti dalla convenzione del
  1940.
     Un elemento di novità è intervenuto con la legge 11
  gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, che, in un
  riassetto generale delle competenze passive in ordine alla
  fornitura e gestione dei locali scolastici ha posto a carico
  delle province quelle concernenti gli edifici sede dei
  conservatori di musica.  La stessa legge ha poi dettato una
  serie di disposizioni aventi ad oggetto il trasferimento degli
  immobili e dei relativi oneri di gestione, e delle
  corrispondenti risorse, dall'ente obbligato in precedenza a
  quello competente a seguito del riassetto di cui si è detto,
  prevedendo la stipulazione di apposite convenzioni per la
  disciplina dei rapporti tra gli enti interessati e demandando
  ad appositi decreti ministeriali la determinazione delle
  risorse da trasferire.  Peraltro, nel caso di immobili
  appartenenti a soggetti diversi dai comuni, dallo Stato e
  dalle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica,
  la legge prevede che i rapporti conseguenti all'uso degli
  edificisono regolati con apposita convenzione tra gli enti
  interessati.  E tale è il caso del conservatorio "Gioacchino
  Rossini" la cui sede, come già si è detto, è di proprietà
  della omonima Fondazione.
     Per il caso in questione, quindi, per la regolazione dei
  rapporti conseguenti all'uso, da parte del conservatorio,
  dell'edificio di proprietà della Fondazione "Rossini", dovrà
  intervenire una nuova convenzione tra gli enti interessati, in
  particolare lo Stato, la Fondazione e la provincia.  La
  relativa stipulazione, però, non può aver luogo perché la
  provincia di Pesaro, per poter sostenere gli oneri che ne
  deriverebbero a suo carico, ha bisogno di risorse aggiuntive
  alle proprie disponibilità di bilancio. Né tali risorse
  possono esserle trasferite dalla Fondazione, che già si
  dibatte nelle difficoltà finanziarie derivanti dagli obblighi
  a suo carico sanciti dalla convenzione del 1940.  In tale
  specifica situazione, di oggettiva difficoltà, e non
  superabile con gli strumenti e le modalità applicative
  previste dalla legge n. 23 del 1996 - e che peraltro rischia
  di compromettere la stessa possibilità di funzionamento del
  conservatorio - l'unica alternativa praticabile è quella di
  assicurare un sostegno finanziario alla provincia di Pesaro,
  in modo che essa possa assumersi gli oneri posti ora dalla
  legge a suo carico.  Del problema si è invero già fatto carico
  il Parlamento, in sede di esame della legge finanziaria 1998,
  allorché è stato approvato un apposito emendamento che ha
  introdotto, tra le nuove finalizzazioni dell'accantonamento
  relativo alla pubblica istruzione, (tabella A), quella per il
  funzionamento del conservatorio "G.  Rossini".  Le norme che si
  propongono al riguardo costituiscono, pertanto, la fonte
  sostanziale necessaria per la concreta utilizzazione dello
  specifico accantonamento già preordinato nella legge
  finanziaria.  Si prevede, quindi, nell'articolo 2 del presente
  provvedimento, la concessione di un contributo di lire 500
  milioni annue a decorrere dall'anno 1999 nonché di lire 150
  milioni per gli anni 1999 e 2000 per esigenze di
  funzionamento, di cui 50 milioni per il conservatorio di Fermo
  già sede distaccata del "Rossini".
     L'articolo 3 concerne le norme di copertura finanziaria
  per cui agli oneri derivanti dai due articoli della legge si
  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
  istruzione.
  SBARBATI,  Relatore.
 
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