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Onorevoli Colleghi! - Il presente disegno di legge intende
perseguire alcuni specifici obiettivi che interessano il
settore della formazione artistica in raccordo con la riforma
della Accademie e dei Conservatori.
Il disegno di legge si muove su alcune concrete linee di
intervento per dare ai giovani la possibilità di acquisire,
nel loro itinerario scolastico, anche un tipo di formazione
specifica - soprattutto quella nelle discipline musicali -
attualmente di esclusiva pertinenza di canali formativi
spiccatamente settoriali rispetto a quelli propri
dell'istruzione secondaria e che risente della mancanza di una
base di cultura e preparazione generale tale da consentire
anche il passaggio agli altri indirizzi di studi. In proposito
è da ricordare che la riforma delle accademie e dei
conservatori, di cui s'è detto, rinvia la disciplina della
formazione musicale e coreutica nelle fasce dell'istruzione
secondaria alla legge di riordino dei cicli scolastici. In
presenza dell'accresciuta richiesta di fruizione della cultura
musicale da parte di fasce sempre più estese di utenza, sono
ormai maturi i tempi per inquadrare più organicamente, in un
contesto ordinamentale più generale, i risultati della
sperimentazione fin qui realizzata nel settore. Occorre perciò
assicurare una formazione musicale e coreutica che concorra sì
alla definizione e realizzazione del progetto educativo e
metodologico-didattico complessivo del segmento d'istruzione
nel quale è collocata, ma che abbia anche una valenza
funzionale e prodromica agli studi musicali e coreutici di
livello superiore.
Altra linea di intervento della presente iniziativa è
quella di valorizzare la funzione delle istituzioni che
svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e
sviluppo nel settore delle arti visive e musicali.
Per questo si prende in considerazione la situazione del
conservatorio di musica "Gioacchino Rossini" di Pesaro,
situazione caratterizzata dal particolare assetto della
proprietà della sede del conservatorio stesso e dal regime
delle competenze passive delle relative spese di funzionamento
del conservatorio.
Il disegno di legge consta di 3 articoli.
L'articolo 1 prevede l'attivazione, a decorrere dall'anno
1999-2000, nella scuola media e negli istituti di istruzione
secondaria superiore, di corsi ad indirizzo musicale e
coreutico, che assorbiranno e sostituiranno le analoghe
iniziative sperimentali attualmente in corso. Conseguentemente
si provvederà a ridefinire, con le modalità previste dal
vigente ordinamento e cioè con regolamenti ministeriali, i
piani di studio e gli orari delle materie d'insegnamento nel
rispetto dei principi di autonomia didattica e organizzativa
di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. In
particolare, poi, per quanto concerne la scuola media, si
prevede la revisione delle classi di concorso in modo da
costituire le cattedre per gli insegnamenti musicali, nel cui
ambito sarà ricondotto l'insegnamento strumentale attualmente
impartito in via sperimentale. In tale contesto appare
opportuno evitare di disperdere il patrimonio di esperienza
didattica acquisito dai docenti reclutati secondo le
disposizioni che hanno disciplinato i corsi sperimentali
(decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3
maggio 1996) che hanno svolto l'insegnamento dei corsi
medesimi. Si prevede quindi per tali docenti, con il possesso
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del requisito di servizio attualmente richiesto per
l'ammissione ai concorsi per soli titoli in base alle norme
vigenti, del diploma di conservatorio e dell'abilitazione
all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, un
concorso speciale per titoli ai fini dell'assegnazione delle
cattedre disponibili nella fase di prima applicazione della
legge. Quanto ai corsi e agli indirizzi da attivare negli
istituti di istruzione secondaria superiore si è adottata la
soluzione di affidare i relativi insegnamenti a docenti da
assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale
scelta è correlata alla necessità di disporre di un congruo
periodo di tempo per valutare l'efficacia e l'organizzazione
dei nuovi corsi ed indirizzi e quindi calibrare oculatamente
il fabbisogno di personale docente di ruolo, evitando di
precostituire rigidità che impediscano poi la messa a punto
del sistema. E' prevista inoltre l'emanazione di un decreto
interministeriale (Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e ministro della pubblica
istruzione) per assicurare il raccordo tra la formazione
scolastica e quella di grado universitario. E' evidente che il
superamento dell'esame di Stato conclusivo del ciclo di
istruzione secondaria superiore dà titolo agli studenti che
abbiano seguito i predetti corsi ad accedere all'istruzione
universitaria, secondo quanto previsto dalle norme vigenti
(articolo 191, comma 5 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
L'articolo 2 prevede il sostegno finanziario, volto a
valorizzare l'opera degli istituti ed enti che, operando sia
all'esterno che all'interno del sistema, per così dire,
istituzionale, di formazione nel settore delle arti musicali e
visive, svolgono anch'essi una funzione altrettanto formativa
in senso ampio, con risultati generalmente riconosciuti ed
apprezzati. I criteri per l'individuazione dei predetti
istituti ed enti destinatari dei contributi saranno
determinati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Lo stesso articolo 2, infine, detta alcune disposizioni
che riguardano il conservatorio di musica "Gioacchino Rossini"
di Pesaro. Tale istituto è nato nel 1940 ed è derivato dalla
trasformazione dell'omonimo liceo musicale pareggiato,
funzionante in quella città, in virtù della convenzione
stipulata tra il comune di Pesaro e lo Stato ed approvata con
regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, in attuazione della
legge 30 novembre 1939, n. 1968. Il liceo era stato fondato
con l'eredità a tal fine lasciata al comune di Pesaro da
Gioacchino Rossini ed eretto in ente morale con regio decreto
211 giugno 1869, n. 5164.
Per effetto della convenzione di statizzazione sono dunque
nati, nel 1940, dall'unico organismo "ente morale liceo
Musicale Rossini":
a) il conservatorio di musica "G. Rossini";
b) l'ente denominato "Fondazione Rossini"; con i
fini e gli obblighi stabiliti nella stessa convenzione.
Si tratta di due istituzioni, autonome l'una dall'altra,
che perseguono scopi diversi, con diverse risorse finanziarie:
la prima, con fine di istruzione musicale, è incardinata nel
sistema scolastico; la seconda, con il fine di "esaltare la
figura e la memoria del grande Maestro pesarese".
E la convenzione del 1940, nel momento stesso in cui
statizzava il liceo musicale, stabiliva gli obblighi reciproci
a carico dei due soggetti, Fondazione e conservatorio ( e cioè
lo Stato), che avrebbero dovuto garantire il funzionamento
dell'istituto. In particolare, gli obblighi a carico della
Fondazione erano quelli di mettere gratuitamente a
disposizione del conservatorio la sede, già utilizzata dal
liceo musicale, di proprietà della Fondazione stessa, e tutto
il materiale mobiliare già in dotazione del soppresso liceo
(strumenti, libri, mobili e suppellettili), e sempre di
proprietà della Fondazione. Inoltre erano sancite a carico
della Fondazione le spese per così dire, "di esercizio", della
sede, e cioè quelle "di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali,
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nonché quelle relative all'acqua potabile e all'assicurazione
contro gli incendi". Le limitate disponibilità finanziarie da
un lato e le spese via via crescenti dei servizi da fornire al
conservatorio hanno reso tuttavia sempre più insostenibili,
per la Fondazione, gli obblighi sanciti dalla convenzione del
1940.
Un elemento di novità è intervenuto con la legge 11
gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, che, in un
riassetto generale delle competenze passive in ordine alla
fornitura e gestione dei locali scolastici ha posto a carico
delle province quelle concernenti gli edifici sede dei
conservatori di musica. La stessa legge ha poi dettato una
serie di disposizioni aventi ad oggetto il trasferimento degli
immobili e dei relativi oneri di gestione, e delle
corrispondenti risorse, dall'ente obbligato in precedenza a
quello competente a seguito del riassetto di cui si è detto,
prevedendo la stipulazione di apposite convenzioni per la
disciplina dei rapporti tra gli enti interessati e demandando
ad appositi decreti ministeriali la determinazione delle
risorse da trasferire. Peraltro, nel caso di immobili
appartenenti a soggetti diversi dai comuni, dallo Stato e
dalle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica,
la legge prevede che i rapporti conseguenti all'uso degli
edificisono regolati con apposita convenzione tra gli enti
interessati. E tale è il caso del conservatorio "Gioacchino
Rossini" la cui sede, come già si è detto, è di proprietà
della omonima Fondazione.
Per il caso in questione, quindi, per la regolazione dei
rapporti conseguenti all'uso, da parte del conservatorio,
dell'edificio di proprietà della Fondazione "Rossini", dovrà
intervenire una nuova convenzione tra gli enti interessati, in
particolare lo Stato, la Fondazione e la provincia. La
relativa stipulazione, però, non può aver luogo perché la
provincia di Pesaro, per poter sostenere gli oneri che ne
deriverebbero a suo carico, ha bisogno di risorse aggiuntive
alle proprie disponibilità di bilancio. Né tali risorse
possono esserle trasferite dalla Fondazione, che già si
dibatte nelle difficoltà finanziarie derivanti dagli obblighi
a suo carico sanciti dalla convenzione del 1940. In tale
specifica situazione, di oggettiva difficoltà, e non
superabile con gli strumenti e le modalità applicative
previste dalla legge n. 23 del 1996 - e che peraltro rischia
di compromettere la stessa possibilità di funzionamento del
conservatorio - l'unica alternativa praticabile è quella di
assicurare un sostegno finanziario alla provincia di Pesaro,
in modo che essa possa assumersi gli oneri posti ora dalla
legge a suo carico. Del problema si è invero già fatto carico
il Parlamento, in sede di esame della legge finanziaria 1998,
allorché è stato approvato un apposito emendamento che ha
introdotto, tra le nuove finalizzazioni dell'accantonamento
relativo alla pubblica istruzione, (tabella A), quella per il
funzionamento del conservatorio "G. Rossini". Le norme che si
propongono al riguardo costituiscono, pertanto, la fonte
sostanziale necessaria per la concreta utilizzazione dello
specifico accantonamento già preordinato nella legge
finanziaria. Si prevede, quindi, nell'articolo 2 del presente
provvedimento, la concessione di un contributo di lire 500
milioni annue a decorrere dall'anno 1999 nonché di lire 150
milioni per gli anni 1999 e 2000 per esigenze di
funzionamento, di cui 50 milioni per il conservatorio di Fermo
già sede distaccata del "Rossini".
L'articolo 3 concerne le norme di copertura finanziaria
per cui agli oneri derivanti dai due articoli della legge si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
SBARBATI, Relatore.
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