| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende offrire una soluzione per i casi in cui, a seguito di
danni causati da notai nell'esercizio della attività
professionale, i clienti si trovino privi di ogni forma di
tutela. L'iniziativa prende le mosse da un episodio accaduto
recentemente a Rimini - dovuto anche alla latitanza ed
omissione di un'attività dovuta dell'ufficio del registro che
non ha effettuato i controlli ai quali è preposto - denunciato
su importanti organi di stampa, riguardante il caso di un
notaio che reiteratamente dal 1994 in poi avrebbe utilizzato,
per fini personali, rilevanti somme di denaro a lui versate
dai clienti per il pagamento di imposte dovute allo Stato.
Infatti, secondo la legge vigente, il mancato versamento delle
imposte da parte del notaio comporta necessariamente l'obbligo
di un secondo versamento delle stesse allo Stato, dal momento
che il pagamento fatto nelle mani del professionista non ha
alcun effetto liberatorio nei confronti dello Stato. Il notaio
è un pubblico ufficiale, libero professionista, ed i
versamenti a lui effettuati non entrano direttamente nelle
casse dello Stato, per cui egli è tenuto a sua volta - come
sostituto d'imposta - a versarli, mentre un qualsiasi
dipendente statale, quando riceve i pagamenti, li riceve
direttamente per lo Stato. Conseguentemente, nel caso in cui
il professionista ometta, appunto, di registrare presso gli
uffici competenti (e cioè l'ufficio del registro, la
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conservatoria, il catasto) atti da lui sottoscritti e di
versare nei tempi dovuti le relative imposte comunque
acquisite dai clienti, costoro si troveranno nella condizione
di dover pagare nuovamente le tasse di registrazione oltre
agli interessi di mora, il tutto per un ammontare di svariati
milioni di lire.
La modifica che si propone riguarda la legge notarile del
16 febbraio 1913, n. 89. In particolare, introduce la
disposizione per cui il pagamento effettuato nelle mani del
notaio ha effetto liberatorio per le parti nei confronti dello
Stato. Si tratta di una modifica molto semplice, sufficiente
tuttavia ad evitare che il cittadino si veda costretto a
ripetere il pagamento delle tasse di registrazione, qualora il
notaio al quale si è rivolto per formalizzare, ad esempio, un
atto di compravendita, abbia omesso le registrazioni ed i
versamenti previsti dalla legge.
La seconda modifica che si propone impone un obbligo
assicurativo a carico della categoria professionale in luogo
della vecchia cauzione prevista dall'articolo 18 della legge
n. 89 del 1913. La formulazione attuale, infatti, prevede
l'obbligo a carico di ogni notaio, prima di assumere
l'esercizio delle proprie funzioni, di prestare cauzione, che,
essendo dell'importo massimo di lire 15 mila secondo dati mai
aggiornati, ha perso necessariamente ogni sua funzione,
assumendo, di fatto, connotazioni di inutile orpello
burocratico, dichiarato - tra l'altro - illegittimo dalla
Corte costituzionale in quanto, se rivalutato in modo troppo
elevato, potrebbe rappresentare una discriminazione
nell'accesso alla professione.
L'obbligo assicurativo dovrà prevedere necessariamente un
massimale piuttosto elevato - in un ammontare minimo da
stabilire annualmente con decreto del Ministro di grazia e
giustizia - limitato alla responsabilità civile e
professionale per coprire tutti i rischi che un notaio possa
cagionare nell'esercizio della professione, compresa
l'illegittima appropriazione di denaro.
Per quanto concerne altri rischi, ad esempio "fuga con la
cassa", rientranti in vere e proprie ipotesi di illecito, si
potrebbe provvedere a coprirli attraverso la previsione di un
fondo di garanzia, da gestire direttamente da parte del
Ministero di grazia e giustizia, per la copertura dei danni
derivanti da comportamenti dolosi di appartenenti alla
categoria, da alimentare in parte con una contribuzione
obbligatoria da parte dei singoli notai, il cui ammontare sarà
stabilito annualmente con decreto del Ministro di grazia e
giustizia. La riscossione dei contributi, nonché la
sovrintendenza sul fondo di garanzia sono affidate al
conservatore dell'archivio come soggetto più adatto a svolgere
simili compiti poiché egli, in base alla normativa vigente,
nella sua veste di dirigente, già rappresenta l'archivio, è
responsabile della custodia e conservazione di tutti i
documenti depositati, e veglia pertanto sull'esatto
adempimento degli obblighi imposti ai notai verso
l'archivio.
Si intendono pertanto fornire maggiori garanzie di tutela
alla collettività attraverso la previsione dell'obbligo di
rilascio di ricevuta da parte del notaio per le somme a lui
versate dalle parti per il pagamento delle imposte, di una
assicurazione obbligatoria per tutti i notai, di una
contribuzione diretta ad alimentare un fondo di garanzia, di
un controllo esperibile in ogni momento da parte del
conservatore dell'archivio diretto a verificare l'esatta
osservanza delle nuove disposizioni.
Si tratta di provvedimenti semplici, adottati nella
speranza che possano servire ad evitare il ripetersi di
episodi come quello accaduto a Rimini, garantendo alla
collettività il risarcimento dei danni causati dai notai
nell'esercizio della propria attività professionale.
In chiusura è necessario tuttavia ribadire come simili
episodi talvolta siano dovuti ad una completa omissione dei
controlli dovuti da parte dello Stato. Ogni quattro mesi,
infatti, ogni studio è tenuto a consegnare per le debite
verifiche, all'ufficio del registro, il repertorio degli atti
ed ogni due anni è previsto un ulteriore controllo da parte
dell'archivio notarile presso il Ministero di grazia e
giustizia.
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