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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60345
DDL5030-0002
Progetto di legge Camera n. 5030 - testo presentato - (DDL13-5030)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5030. TESTIPDL
...C5030.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5030 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  intende offrire una soluzione per i casi in cui, a seguito di
  danni causati da notai nell'esercizio della attività
  professionale, i clienti si trovino privi di ogni forma di
  tutela.  L'iniziativa prende le mosse da un episodio accaduto
  recentemente a Rimini - dovuto anche alla latitanza ed
  omissione di un'attività dovuta dell'ufficio del registro che
  non ha effettuato i controlli ai quali è preposto - denunciato
  su importanti organi di stampa, riguardante il caso di un
  notaio che reiteratamente dal 1994 in poi avrebbe utilizzato,
  per fini personali, rilevanti somme di denaro a lui versate
  dai clienti per il pagamento di imposte dovute allo Stato.
  Infatti, secondo la legge vigente, il mancato versamento delle
  imposte da parte del notaio comporta necessariamente l'obbligo
  di un secondo versamento delle stesse allo Stato, dal momento
  che il pagamento fatto nelle mani del professionista non ha
  alcun effetto liberatorio nei confronti dello Stato.  Il notaio
  è un pubblico ufficiale, libero professionista, ed i
  versamenti a lui effettuati non entrano direttamente nelle
  casse dello Stato, per cui egli è tenuto a sua volta - come
  sostituto d'imposta - a versarli, mentre un qualsiasi
  dipendente statale, quando riceve i pagamenti, li riceve
  direttamente per lo Stato.  Conseguentemente, nel caso in cui
  il professionista ometta, appunto, di registrare presso gli
  uffici competenti (e cioè l'ufficio del registro, la
 
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  conservatoria, il catasto) atti da lui sottoscritti e di
  versare nei tempi dovuti le relative imposte comunque
  acquisite dai clienti, costoro si troveranno nella condizione
  di dover pagare nuovamente le tasse di registrazione oltre
  agli interessi di mora, il tutto per un ammontare di svariati
  milioni di lire.
     La modifica che si propone riguarda la legge notarile del
  16 febbraio 1913, n. 89.  In particolare, introduce la
  disposizione per cui il pagamento effettuato nelle mani del
  notaio ha effetto liberatorio per le parti nei confronti dello
  Stato.  Si tratta di una modifica molto semplice, sufficiente
  tuttavia ad evitare che il cittadino si veda costretto a
  ripetere il pagamento delle tasse di registrazione, qualora il
  notaio al quale si è rivolto per formalizzare, ad esempio, un
  atto di compravendita, abbia omesso le registrazioni ed i
  versamenti previsti dalla legge.
     La seconda modifica che si propone impone un obbligo
  assicurativo a carico della categoria professionale in luogo
  della vecchia cauzione prevista dall'articolo 18 della legge
  n. 89 del 1913.  La formulazione attuale, infatti, prevede
  l'obbligo a carico di ogni notaio, prima di assumere
  l'esercizio delle proprie funzioni, di prestare cauzione, che,
  essendo dell'importo massimo di lire 15 mila secondo dati mai
  aggiornati, ha perso necessariamente ogni sua funzione,
  assumendo, di fatto, connotazioni di inutile orpello
  burocratico, dichiarato - tra l'altro - illegittimo dalla
  Corte costituzionale in quanto, se rivalutato in modo troppo
  elevato, potrebbe rappresentare una discriminazione
  nell'accesso alla professione.
     L'obbligo assicurativo dovrà prevedere necessariamente un
  massimale piuttosto elevato - in un ammontare minimo da
  stabilire annualmente con decreto del Ministro di grazia e
  giustizia - limitato alla responsabilità civile e
  professionale per coprire tutti i rischi che un notaio possa
  cagionare nell'esercizio della professione, compresa
  l'illegittima appropriazione di denaro.
     Per quanto concerne altri rischi, ad esempio "fuga con la
  cassa", rientranti in vere e proprie ipotesi di illecito, si
  potrebbe provvedere a coprirli attraverso la previsione di un
  fondo di garanzia, da gestire direttamente da parte del
  Ministero di grazia e giustizia, per la copertura dei danni
  derivanti da comportamenti dolosi di appartenenti alla
  categoria, da alimentare in parte con una contribuzione
  obbligatoria da parte dei singoli notai, il cui ammontare sarà
  stabilito annualmente con decreto del Ministro di grazia e
  giustizia.  La riscossione dei contributi, nonché la
  sovrintendenza sul fondo di garanzia sono affidate al
  conservatore dell'archivio come soggetto più adatto a svolgere
  simili compiti poiché egli, in base alla normativa vigente,
  nella sua veste di dirigente, già rappresenta l'archivio, è
  responsabile della custodia e conservazione di tutti i
  documenti depositati, e veglia pertanto sull'esatto
  adempimento degli obblighi imposti ai notai verso
  l'archivio.
     Si intendono pertanto fornire maggiori garanzie di tutela
  alla collettività attraverso la previsione dell'obbligo di
  rilascio di ricevuta da parte del notaio per le somme a lui
  versate dalle parti per il pagamento delle imposte, di una
  assicurazione obbligatoria per tutti i notai, di una
  contribuzione diretta ad alimentare un fondo di garanzia, di
  un controllo esperibile in ogni momento da parte del
  conservatore dell'archivio diretto a verificare l'esatta
  osservanza delle nuove disposizioni.
     Si tratta di provvedimenti semplici, adottati nella
  speranza che possano servire ad evitare il ripetersi di
  episodi come quello accaduto a Rimini, garantendo alla
  collettività il risarcimento dei danni causati dai notai
  nell'esercizio della propria attività professionale.
     In chiusura è necessario tuttavia ribadire come simili
  episodi talvolta siano dovuti ad una completa omissione dei
  controlli dovuti da parte dello Stato.  Ogni quattro mesi,
  infatti, ogni studio è tenuto a consegnare per le debite
  verifiche, all'ufficio del registro, il repertorio degli atti
  ed ogni due anni è previsto un ulteriore controllo da parte
  dell'archivio notarile presso il Ministero di grazia e
  giustizia.
 
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