| 1. All'articolo 18, primo comma, numero 1), della legge 16
febbraio 1913, n. 89, le parole: "dare cauzione nel modo
stabilito negli articoli seguenti" sono sostituite dalle
seguenti: "stipulare convenzione assicurativa che garantisca i
clienti contro ogni ipotesi di responsabilità civile nonché
nelle ipotesi di omesso versamento delle imposte da parte del
notaio, in un ammontare minimo che è stabilito annualmente con
decreto del Ministro di grazia e giustizia;".
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