| 1. All'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il notaio è tenuto a rilasciare ricevuta degli importi
a lui versati dalle parti per le imposte che deve versare in
qualità di sostituto d'imposta o in nome e per conto delle
parti stesse. Il rilascio di tale ricevuta libera le parti da
ogni responsabilità nei confronti dello Stato per l'omesso
versamento delle imposte da parte del notaio".
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