| 1. All'articolo 110, terzo comma, della legge 16 febbraio
1913, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
conservatore sovraintende altresì al fondo di garanzia di cui
all'articolo 97, ultimo comma, con facoltà di ordinare in ogni
tempo ispezioni presso studi notarili al fine di verificare
l'esatto adempimento degli obblighi di versamento delle somme
di cui all'articolo 28, ultimo comma".
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