| 1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un
apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la
Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del
Tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi
ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per
provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla
presente legge.
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