| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari rispettivamente a lire 311.640.850.000 per l'anno
1998 e a lire 226.210.000.000 per l'anno 1999, si provvede,
per i medesimi anni finanziari, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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