| Il Comitato per la legislazione,
premesso, con riferimento all'istituto della proroga dei
termini in generale, che ad esso deve farsi ricorso
esclusivamente nei limitati casi in cui la proroga risulti
oggettivamente indispensabile,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
per quanto attiene alla chiarezza della formulazione del
testo:
si rileva che la proroga del termine per la
conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle
comunicazioni radiomobili è disposta dall'articolo 1 del
decreto-legge mediante rinvio ad altre disposizioni
legislative, il cui oggetto non è indicato nel citato articolo
1, ma solo nel preambolo del provvedimento;
si rileva altresì che sarebbe preferibile precisare
nel testo del decreto-legge che il termine in questione è
"ulteriormente" prorogato.
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