| 1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i reati di
cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi
anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di
procedura penale, approvato con decreto del Presidente della
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Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata
massima delle indagini preliminari è di tre anni ove ricorra
l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
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