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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60366
DDL5034-0002
Progetto di legge Camera n. 5034 - testo presentato - (DDL13-5034)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5034. TESTIPDL
...C5034.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5034 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'introduzione nel nostro
  ordinamento dell'istituto del contratto di area costituisce
  una delle più significative novità per quanto concerne gli
  interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico e la
  creazione di nuova occupazione nelle aree economicamente
  svantaggiate.
     Il contratto d'area è stato istituito con le disposizioni
  di cui all'articolo 2, commi 203 e 209, della legge n. 662 del
  1996 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1997),
  nell'ambito di un ampio riordino degli strumenti di
  contrattazione programmata.  Ai sensi della lettera  f)
  del citato comma 203 dell'articolo 2, il contratto d'area è
  lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, ivi
  comprese quelle locali, le rappresentanze dei lavoratori e dei
  datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati,
  per la realizzazione di azioni dirette alle finalità cui si è
  fatto riferimento in precedenza.  In sostanza, mediante il
  ricorso al contratto d'area si dovrebbe in primo luogo
  "velocizzare" le procedure connesse alla realizzazione di
  interventi di carattere produttivo.  Ciò vale, in particolare,
  per le procedure relative alla individuazione e alla
  disponibilità di aree attrezzate per gli insediamenti
  produttivi.  Più in generale, trattandosi di un accordo di
  programma-quadro, il contratto d'area consente di ridurre gli
  adempimenti connessi all'adozione dei progetti e ai tempi
  della loro realizzazione.  Infatti, i contratti, così come gli
  atti convenzionali ad essi conseguenti, hanno valore di atti
  conclusivi di conferenze di servizi o di accordi di programma,
  comportano la modificazione di strumenti urbanistici e possono
  derogare alle procedure ordinarie anche per quanto concerne i
 
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  controlli da effettuare.  In altri termini, il coinvolgimento
  dei diversi soggetti interessati permette di superare gli
  ostacoli e le difficoltà cui altrimenti si dovrebbe far fronte
  per l'attivazione dei nuovi investimenti.
     La medesima legge n. 662 del 1996, peraltro, rimette al
  Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE) la determinazione delle risorse da riservare ai
  contratti d'area, avvalendosi delle disponibilità finanziarie
  relative agli interventi per lo sviluppo delle aree
  depresse.
     Per quanto concerne l'attuazione delle citate
  disposizioni, alla data del 15 giugno 1998, risultavano
  sottoscritti sette contratti d'area, riguardanti,
  rispettivamente, i comuni di Crotone, Manfredonia, Torre del
  Greco-Castellammare, Sassari-Alghero-Porto Torres, Ottana,
  Gela e Terni-Narni-Spoleto.  Ciascuno dei contratti d'area
  richiamati individua, conformemente alle disposizioni di
  legge, oltre che un responsabile unico, appartenente alla
  pubblica amministrazione, e molto spesso all'ente locale, una
  società di promozione, e coinvolge diverse iniziative per un
  ammontare di investimenti che varia dai circa 19 miliardi di
  lire del contratto d'area di Gela agli 87 miliardi di lire del
  contratto d'area relativo al territorio torrese-stabiese.  A
  fronte dell'entità complessiva degli investimenti è prevista
  l'erogazione di contributi a carico della finanza pubblica per
  un ammontare che oscilla tra i circa 11 miliardi di lire
  riferiti al contratto d'area di Terni-Narni-Spoleto ai 58,8
  miliardi di lire previsti per il contratto dell'area
  torrese-stabiese.  Infine ciascuno dei contratti d'area
  richiamati prevede un aumento considerevole di lavoratori
  occupati a regime; a titolo di esempio, il contratto d'area di
  Manfredonia prospetta l'occupazione di 373 persone.
     Si può quindi ritenere che, sia pure con qualche
  incertezza nella fase iniziale, lo strumento del contratto
  d'area è decollato e si sta dimostrando utile per il
  perseguimento degli obiettivi che il legislatore aveva
  indicato.  Tuttavia, non si possono trascurare alcuni problemi
  derivanti dall'attuale assetto normativo dell'istituto.  In
  particolare, non sembra convincente la soluzione adottata
  dalla citata legge n. 662 del 1996 che rimette alla
  discrezionalità del CIPE, sia pure entro i limiti costituiti
  dalle risorse a disposizione, la determinazione delle
  agevolazioni da corrispondere per favorire la conclusione dei
  contratti d'area.  Infatti, ciò comporta un eccessivo margine
  di incertezza, nonché il rischio di determinare disparità di
  trattamento tra soggetti che si trovino in condizioni
  sostanzialmente identiche.  Il problema, peraltro, non è stato
  risolto neanche dalle disposizioni di cui all'articolo 7 della
  legge n. 449 del 1997, che ha previsto il riconoscimento di un
  credito d'imposta, commisurato agli investimenti effettuati,
  ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai
  contratti d'area stipulati entro il 31 dicembre 1999.  Al
  riguardo occorre precisare che non si intende mettere in
  discussione l'efficacia dello strumento rappresentato dal
  credito d'imposta a fini agevolativi; piuttosto, occorre
  considerare se la misura indicata, pari, al massimo, al 30 per
  cento del reddito imponibile, sia sufficiente a produrre i
  risultati sperati.
     L'entità dell'impegno finanziario richiesto agli
  imprenditori che promuovono la realizzazione di nuove
  iniziative produttive e l'obiettivo prioritario di far fronte
  all'emergenza occupazione, che nelle aree più svantaggiate del
  Paese, e in particolare nel Mezzogiorno, ha assunto dimensioni
  drammatiche, inducono a ritenere che un ulteriore sforzo debba
  essere compiuto per utilizzare al meglio la leva fiscale.
  Secondo un giudizio unanimemente condiviso, infatti, il regime
  tributario costituisce una delle variabili più importanti per
  l'allocazione degli investimenti.  Per questo motivo, nella
  presente proposta di legge si prospetta una parziale
  riformulazione della normativa vigente in tema di contratti
  d'area che si riferisce specificamente al regime tributario.
  Si tratta, in primo luogo, di definire l'entità e le
  caratteristiche dell'agevolazione fiscale, fermo restando che
  verrebbe comunque mantenuta la competenza del CIPE per
  l'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione
 
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  delle misure agevolative.  E' inoltre rimessa alla
  discrezionalità del CIPE la decisione di ridurre, per gli anni
  successivi al primo, l'entità dell'agevolazione fiscale,
  comunque entro il limite di un quinto.
     Quanto al merito, si prevede che l'agevolazione consista
  nell'abbattimento della metà dell'imposizione sui redditi
  derivanti dalle nuove iniziative produttive realizzate in base
  ai contratti d'area.  L'agevolazione spetterebbe sia alle
  società che alle imprese individuali, traducendosi, nel primo
  caso, nella riduzione del 50 per cento dell'aliquota
  dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e,
  nel secondo, nella riduzione nella stessa misura dei redditi
  di impresa da calcolare per la determinazione dei redditi
  complessivi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
  fisiche (IRPEF).  L'agevolazione spetterebbe per dieci periodi
  di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata
  in vigore della legge.  Inoltre, si stabilisce un ampliamento
  del regime agevolato già previsto dal decreto legislativo n.
  446 del 1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività
  produttive (IRAP) per le nuove iniziative produttive.
     Il complesso delle disposizioni previste nella presente
  proposta di legge è ispirato all'obiettivo di favorire la
  permanenza degli investimenti, oltre che il loro avvio, onde
  evitare la realizzazione di iniziative che non abbiano una
  sufficiente credibilità e durata.  Per questo motivo, è
  auspicabile che la presente proposta di legge sia approvata in
  modo da pervenire ad un assetto normativo dei contratti d'area
  che sia adeguato alle finalità che il legislatore intendeva
  perseguire con la loro istituzione e che corrisponda alle
  reali esigenze delle aree interessate e del sistema
  produttivo.
 
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