| (Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662).
1. Il comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n.662, è sostituito dal seguente:
" 208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi
concordati con l'Unione europea, con deliberazione adottata su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, da esprimere nel termine di quindici
giorni dall'assegnazione della proposta:
a) individua le aree situate nei territori di cui
agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n.2052/88, e in
quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha
riconosciuto la necessità di intervento con decisione n.836
dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n.SG(97)D/4949
del 30 giugno 1997, interessate da contratti d'area o da patti
territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali
dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a
favorire lo sviluppo delle stesse attività. Le aree sono
individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita
omogenea dei territori citati tenendo conto della rispondenza
alle finalità della dotazione infrastrutturale;
b) definisce le attività ammesse alla
incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di
evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e
infraregionali;
c) determina le intensità delle agevolazioni nei
limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione
europea, eventualmente in misura decrescente nel tempo, sulla
base delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
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d) stabilisce le condizioni e le modalità per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in
particolare per l'approvazione e per la fruizione delle
agevolazioni, favorendo la massima celerità delle relative
procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti
ammissibili;
e) individua le amministrazioni competenti a
svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei
progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica
dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per
il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini
dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 208, della
legge 23 dicembre 1996, n.662, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 1^ gennaio
1999.
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