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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60367
DDL5034-0003
Progetto di legge Camera n. 5034 - testo presentato - (DDL13-5034)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5034. TESTIPDL
...C5034.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5034 ZZ13 ZZPD ZZPR
       (Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662).
     1.  Il comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
  1996, n.662, è sostituito dal seguente:
     " 208.  Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi
  concordati con l'Unione europea, con deliberazione adottata su
  proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica, previo parere delle competenti
  Commissioni parlamentari, da esprimere nel termine di quindici
  giorni dall'assegnazione della proposta:
         a)  individua le aree situate nei territori di cui
  agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n.2052/88, e in
  quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha
  riconosciuto la necessità di intervento con decisione n.836
  dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n.SG(97)D/4949
  del 30 giugno 1997, interessate da contratti d'area o da patti
  territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali
  dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a
  favorire lo sviluppo delle stesse attività.  Le aree sono
  individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita
  omogenea dei territori citati tenendo conto della rispondenza
  alle finalità della dotazione infrastrutturale;
         b)  definisce le attività ammesse alla
  incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di
  evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e
  infraregionali;
         c)  determina le intensità delle agevolazioni nei
  limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione
  europea, eventualmente in misura decrescente nel tempo, sulla
  base delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 27
  dicembre 1997, n. 449;
 
                               Pag. 5
 
         d)  stabilisce le condizioni e le modalità per
  l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in
  particolare per l'approvazione e per la fruizione delle
  agevolazioni, favorendo la massima celerità delle relative
  procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti
  ammissibili;
         e)  individua le amministrazioni competenti a
  svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei
  progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica
  dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per
  il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini
  dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse".
     2.  Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 208, della
  legge 23 dicembre 1996, n.662, come sostituito dal comma 1 del
  presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 1^ gennaio
  1999.
 
DATA=980626 FASCID=DDL13-5034 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5034 TOTPAG=0006 TOTDOC=0005 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=503400 00 FASCIDC=13DDL5034 SORTNAV=0503400 000 00000 ZZDDLC5034 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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