| (Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 27 dicembre
1997, n.449, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Sui redditi derivanti dalle iniziative
produttive intraprese, a decorrere dal 1^ gennaio 1999, nei
territori interessati dai contratti d'area stipulati entro il
31 dicembre 1999, nonché dai soggetti titolari di reddito
d'impresa che partecipano ai medesimi contratti, è ridotta
della metà l'imposta sul reddito. A tale fine, nel caso di
imprese che siano soggette all'IRPEG, ai sensi dell'articolo
87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, l'aliquota di cui
all'articolo 91 del medesimo testo unico si applica nella
misura del 18,5 per cento. Nel caso di imprese che siano
soggette all'IRPEF ai sensi dell'articolo 51 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
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n.917 del 1986, il reddito di impresa da calcolare ai fini
della determinazione del reddito complessivo è ridotto del 50
per cento.
2. Il regime tributario agevolato di cui al comma 1
spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla
stipula del contratto d'area, e comunque non prima del 1^
gennaio 1999, e per i successivi dieci periodi di imposta.
2- bis. Il CIPE può ridurre, a decorrere dal secondo
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data
della stipula del contratto, la misura dell'agevolazione di
cui al comma 1 del presente articolo, comunque non oltre un
quinto, secondo le modalità previste alla lettera c) del
comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni".
2. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è abrogato.
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