| (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446).
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3- bis. Per le imprese operanti nei territori
interessati dai contratti d'area, indipendentemente dalla
sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle
disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri
sociali, la detrazione di cui al comma 3 è elevata al 4 per
cento e si applica per la durata di cinque anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione".
2. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 210,
della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive
modificazioni, e all'articolo 18 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
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