| Onorevoli Colleghi! - Sono ben noti i danni recati
dagli agenti parassitari di carattere batterico virosico e
anche dalle infestazioni di insetti alle coltivazioni erbacee
ed arboree e quindi alla economia delle aziende agricole ed ai
redditi dei produttori. Solo a titolo di esempio, e certamente
senza pretendere di ricordare le migliaia di organismi
appartenenti all'una o all'altra categoria e dannosi per l'una
o l'altra coltivazione, si può ricordare la distruzione dei
vigneti di buona parte delle regioni italiane provocata a
cavallo del secolo da un insetto, la fillossera, che obbligò
alla introduzione di portainnesti americani su cui innestare
poi gli originali vitigni o, più recentemente, la diffusione
nel nostro Paese, nell'immediato dopoguerra, della dorifora
delle patate, coleottero di origine americana che obbligò ad
un importante impegno per la difesa delle coltivazioni
orticole nazionali ma di cui ancora si ritrova qualche
esemplare la cui presenza provoca il rifiuto da parte degli
organi fitosanitari di destinazione della partita infestata.
Così come si possono ricordare, sempre nel dopoguerra, le
invasioni di cavallette in Sardegna che furono contrastate
solo con il diretto impiego da parte dello Stato di elicotteri
per spargere i necessari insetticidi.
Va ricordato del resto che già dal 1931, con la legge 18
giugno 1931, n. 987, furono stabilite le norme per la difesa
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delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause
nemiche e per la organizzazione dei relativi servizi. Quel
provvedimento traeva, fra l'altro ed in larga misura,
impostazione ed esperienze da disposizioni emanate nel 1917
sulla lotta alla fillossera e sui consorzi antifillosserici,
che riordinavano ed unificavano le normative recate in materia
da ben dieci leggi succedutesi dal 1874 al 1917. Di fatto quel
provvedimento ed il relativo regolamento (approvato con regio
decreto n. 1700 del 1933) stabilivano gli organi incaricati
del servizio della difesa delle piante, costituiti da:
a) Comitato per la difesa contro le malattie delle
piante (poi sostituito da una apposita sottosezione del
Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste);
b) istituti di ricerca e di sperimentazione
scientifica per la fitopatologia;
c) osservatori per le malattie delle piante;
d) commissariati provinciali per le malattie delle
piante.
Le disposizioni delle leggi citate prevedono, inoltre, la
nomina di delegati e delegati speciali incaricati di svolgere
la vigilanza oltre che sui vivai e sugli stabilimenti orticoli
anche sulle importazioni e sulle coltivazioni in campo.
Prevedono, infine, la costituzione di consorzi obbligatori
volontari di difesa contro le malattie delle piante e per il
miglioramento delle coltivazioni, costituiti dagli operatori
interessati.
Di fatto la legge n. 987 del 1931 presenta tuttora, in
genere, una sua persistente validità e ciò malgrado che da
allora molte situazioni siano cambiate non solo sul piano
tecnico ma anche sul piano economico e su quello
organizzativo. Per il primo aspetto sembra superfluo ricordare
come la ricerca pubblica e privata, internazionale e
nazionale, abbia messo a disposizione dell'agricoltura nuovi
prodotti in grado di combattere i parassiti con crescente
efficienza. Si tratta peraltro spesso di prodotti di troppo
alta tossicità per l'uomo e per l'ambiente, soprattutto se
usati in dosi eccessive, tanto che nel corso degli anni alcuni
di essi sono stati ritirati dal commercio. Spesso, comunque,
il frequente mancato rispetto dei protocolli di uso (eccessivo
numero di trattamenti, trattamenti fuori stagione, eccessivo
prodotto utilizzato) da un lato rende le lotte troppo costose
e dall'altro lato determina rischi di residui tossici dannosi
per la salute umana, ancorché la legislazione comunitaria e
nazionale determini i limiti di tolleranza dei residui di
antiparassitari.
Dal punto di vista economico l'accelerato, vigoroso
sviluppo del commercio internazionale di prodotti vegetali,
ivi compresi le piante, gli ortaggi e la frutta, si è posto
come strumento di rapida diffusione dei parassiti dall'uno
all'altro Paese e dall'uno all'altro continente. Gli istituti
di ricerca e le università italiani, ad esempio, hanno dovuto
constatare la presenza in Italia di numerose specie di
insetti, anche dannose, provenienti da altre aree mondiali ed
una volta assenti dal nostro Paese. Questa facilità di
diffusione è alimentata, d'altra parte, dalle modifiche
intervenute nei sistemi di controllo delle importazioni. Da un
lato, infatti, la normativa comunitaria ha progressivamente
ridotto, fino ad abolirli del tutto, i controlli fitosanitari
al passaggio delle frontiere tra l'uno e l'altro Paese membro
dell'Unione europea, prevedendo, altresì, che i prodotti
destinati all'esportazione siano controllati all'origine ed
accompagnati da una sorta di "passaporto fitopatologico". Ciò,
fra l'altro, rende più facile l'introduzione di parassiti
attraverso operazioni di triangolazione, vale a dire di
importazione di prodotti provenienti da Paesi terzi in Paesi
dell'Unione europea, ad essi scarsamente interessati e qui
nazionalizzati per essere trasferiti poi ad altri Paesi membri
che ne sono invece produttori. Va anche aggiunto, inoltre, che
già con il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del
1972 gli osservatori fitopatologici passarono alla competenza
delle regioni le quali, come è noto, hanno piena disponibilità
di organizzare le loro strutture interessanti l'agricoltura
talché, talvolta, tale delicatissima branca
dell'amministrazione si trova in condizioni di difficoltà ad
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operare con efficienza. Problema questo che, fra l'altro,
suggerirebbe una considerazione sulla opportunità di dare una
nuova struttura organica e moderna a tali servizi che si
devono attivare con unicità legislativa e fitosanitaria. Sta
di fatto, comunque, che per effetto dei fattori sopra
ricordati, vale a dire la più facile possibilità di
trasferimento di agenti patogeni e la minore efficienza dei
servizi di controllo e di vigilanza, sono accentuati rispetto
al passato i rischi di fitopatologie e di danno alle
coltivazioni nazionali. Particolarmente grave è, ad esempio,
la diffusione, iniziata alla fine degli anni settanta, del
fuoco batterico delle drupacee (Erwinia Amylovora) che
infesta soprattutto giovani piante di drupacee e per il quale,
dopo vari tentativi, si è stati costretti a stabilire, sentito
il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, la
lotta obbligatoria con la conseguente distruzione dei frutteti
infettati. A tutt'oggi è particolarmente grave la presenza
della malattia in Emilia con 715 focolai, nel Veneto ed in
Lombardia. Così come è grave la recente diffusione del
virus sharka che, apparso per la prima volta in Piemonte
sulle pomacee, si è poi rapidamente diffuso, costringendo
anche in questo caso alla lotta obbligatoria, con la
previsione della distruzione dei frutteti che presentano
l'infezione. In questa situazione, quindi, si rende necessario
un intervento pubblico rivolto a venire incontro agli
operatori i quali dalle infezioni parassitarie subiscono danni
gravi alle loro colture ed al loro reddito, ed in tal caso si
può assumere come indice della gravità del danno il 30 per
cento del reddito aziendale, così come va stabilito nel caso
di verificarsi di calamità naturali di diversa natura che
danneggiano le aziende agricole. Ovviamente in tale caso sarà
peraltro necessario, da un lato, che le zone colpite siano
individuate e delimitate da parte degli organi competenti e,
dall'altro lato e soprattutto, che gli operatori siano in
grado di dimostrare di aver effettuato tutte le operazioni
preventive e difensive necessarie per evitare il danno ed il
raggiungimento di tali limiti di dannosità.
Si può peraltro verificare anche il caso in cui proprio la
gravità dei danni e la difficoltà della lotta conseguente, fra
l'altro, alla natura stessa degli agenti, nonché la necessità
di impedire comunque la diffusione di questi, postula la
determinazione di rendere obbligatorio l'uso dei mezzi di
difesa e l'applicazione di specifici rimedi, ivi compresa la
distruzione delle coltivazioni infette. E' ovvio che tale
ultima misura determina soprattutto nei confronti di aziende a
coltivazione specializzata, in particolare arborea, danni
gravissimi ed irreversibili.
Si pone quindi un duplice problema. Da un lato quello di
favorire la ripresa delle aziende gravemente danneggiate da
attacchi parassitari ma, dall'altro lato ancora, quello di
indennizzare le aziende le quali, non solo nel loro interesse
ma nell'interesse pubblico, sono chiamate a distruggere ed
eventualmente a ricostruire le loro coltivazioni e gli
impianti di frutteti.
A questi scopi, appunto, è diretta la presente proposta di
legge.
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