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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60371
DDL5035-0002
Progetto di legge Camera n. 5035 - testo presentato - (DDL13-5035)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5035. TESTIPDL
...C5035.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5035 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Sono ben noti i danni recati
  dagli agenti parassitari di carattere batterico virosico e
  anche dalle infestazioni di insetti alle coltivazioni erbacee
  ed arboree e quindi alla economia delle aziende agricole ed ai
  redditi dei produttori.  Solo a titolo di esempio, e certamente
  senza pretendere di ricordare le migliaia di organismi
  appartenenti all'una o all'altra categoria e dannosi per l'una
  o l'altra coltivazione, si può ricordare la distruzione dei
  vigneti di buona parte delle regioni italiane provocata a
  cavallo del secolo da un insetto, la fillossera, che obbligò
  alla introduzione di portainnesti americani su cui innestare
  poi gli originali vitigni o, più recentemente, la diffusione
  nel nostro Paese, nell'immediato dopoguerra, della dorifora
  delle patate, coleottero di origine americana che obbligò ad
  un importante impegno per la difesa delle coltivazioni
  orticole nazionali ma di cui ancora si ritrova qualche
  esemplare la cui presenza provoca il rifiuto da parte degli
  organi fitosanitari di destinazione della partita infestata.
  Così come si possono ricordare, sempre nel dopoguerra, le
  invasioni di cavallette in Sardegna che furono contrastate
  solo con il diretto impiego da parte dello Stato di elicotteri
  per spargere i necessari insetticidi.
     Va ricordato del resto che già dal 1931, con la legge 18
  giugno 1931, n. 987, furono stabilite le norme per la difesa
 
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  delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause
  nemiche e per la organizzazione dei relativi servizi.  Quel
  provvedimento traeva, fra l'altro ed in larga misura,
  impostazione ed esperienze da disposizioni emanate nel 1917
  sulla lotta alla fillossera e sui consorzi antifillosserici,
  che riordinavano ed unificavano le normative recate in materia
  da ben dieci leggi succedutesi dal 1874 al 1917.  Di fatto quel
  provvedimento ed il relativo regolamento (approvato con regio
  decreto n. 1700 del 1933) stabilivano gli organi incaricati
  del servizio della difesa delle piante, costituiti da:
         a)  Comitato per la difesa contro le malattie delle
  piante (poi sostituito da una apposita sottosezione del
  Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste);
         b)  istituti di ricerca e di sperimentazione
  scientifica per la fitopatologia;
         c)  osservatori per le malattie delle piante;
         d)  commissariati provinciali per le malattie delle
  piante.
     Le disposizioni delle leggi citate prevedono, inoltre, la
  nomina di delegati e delegati speciali incaricati di svolgere
  la vigilanza oltre che sui vivai e sugli stabilimenti orticoli
  anche sulle importazioni e sulle coltivazioni in campo.
  Prevedono, infine, la costituzione di consorzi obbligatori
  volontari di difesa contro le malattie delle piante e per il
  miglioramento delle coltivazioni, costituiti dagli operatori
  interessati.
     Di fatto la legge n. 987 del 1931 presenta tuttora, in
  genere, una sua persistente validità e ciò malgrado che da
  allora molte situazioni siano cambiate non solo sul piano
  tecnico ma anche sul piano economico e su quello
  organizzativo.  Per il primo aspetto sembra superfluo ricordare
  come la ricerca pubblica e privata, internazionale e
  nazionale, abbia messo a disposizione dell'agricoltura nuovi
  prodotti in grado di combattere i parassiti con crescente
  efficienza.  Si tratta peraltro spesso di prodotti di troppo
  alta tossicità per l'uomo e per l'ambiente, soprattutto se
  usati in dosi eccessive, tanto che nel corso degli anni alcuni
  di essi sono stati ritirati dal commercio.  Spesso, comunque,
  il frequente mancato rispetto dei protocolli di uso (eccessivo
  numero di trattamenti, trattamenti fuori stagione, eccessivo
  prodotto utilizzato) da un lato rende le lotte troppo costose
  e dall'altro lato determina rischi di residui tossici dannosi
  per la salute umana, ancorché la legislazione comunitaria e
  nazionale determini i limiti di tolleranza dei residui di
  antiparassitari.
     Dal punto di vista economico l'accelerato, vigoroso
  sviluppo del commercio internazionale di prodotti vegetali,
  ivi compresi le piante, gli ortaggi e la frutta, si è posto
  come strumento di rapida diffusione dei parassiti dall'uno
  all'altro Paese e dall'uno all'altro continente.  Gli istituti
  di ricerca e le università italiani, ad esempio, hanno dovuto
  constatare la presenza in Italia di numerose specie di
  insetti, anche dannose, provenienti da altre aree mondiali ed
  una volta assenti dal nostro Paese.  Questa facilità di
  diffusione è alimentata, d'altra parte, dalle modifiche
  intervenute nei sistemi di controllo delle importazioni.  Da un
  lato, infatti, la normativa comunitaria ha progressivamente
  ridotto, fino ad abolirli del tutto, i controlli fitosanitari
  al passaggio delle frontiere tra l'uno e l'altro Paese membro
  dell'Unione europea, prevedendo, altresì, che i prodotti
  destinati all'esportazione siano controllati all'origine ed
  accompagnati da una sorta di "passaporto fitopatologico".  Ciò,
  fra l'altro, rende più facile l'introduzione di parassiti
  attraverso operazioni di triangolazione, vale a dire di
  importazione di prodotti provenienti da Paesi terzi in Paesi
  dell'Unione europea, ad essi scarsamente interessati e qui
  nazionalizzati per essere trasferiti poi ad altri Paesi membri
  che ne sono invece produttori.  Va anche aggiunto, inoltre, che
  già con il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del
  1972 gli osservatori fitopatologici passarono alla competenza
  delle regioni le quali, come è noto, hanno piena disponibilità
  di organizzare le loro strutture interessanti l'agricoltura
  talché, talvolta, tale delicatissima branca
  dell'amministrazione si trova in condizioni di difficoltà ad
 
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  operare con efficienza.  Problema questo che, fra l'altro,
  suggerirebbe una considerazione sulla opportunità di dare una
  nuova struttura organica e moderna a tali servizi che si
  devono attivare con unicità legislativa e fitosanitaria.  Sta
  di fatto, comunque, che per effetto dei fattori sopra
  ricordati, vale a dire la più facile possibilità di
  trasferimento di agenti patogeni e la minore efficienza dei
  servizi di controllo e di vigilanza, sono accentuati rispetto
  al passato i rischi di fitopatologie e di danno alle
  coltivazioni nazionali.  Particolarmente grave è, ad esempio,
  la diffusione, iniziata alla fine degli anni settanta, del
  fuoco batterico delle drupacee  (Erwinia Amylovora)  che
  infesta soprattutto giovani piante di drupacee e per il quale,
  dopo vari tentativi, si è stati costretti a stabilire, sentito
  il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, la
  lotta obbligatoria con la conseguente distruzione dei frutteti
  infettati.  A tutt'oggi è particolarmente grave la presenza
  della malattia in Emilia con 715 focolai, nel Veneto ed in
  Lombardia.  Così come è grave la recente diffusione del
  virus sharka  che, apparso per la prima volta in Piemonte
  sulle pomacee, si è poi rapidamente diffuso, costringendo
  anche in questo caso alla lotta obbligatoria, con la
  previsione della distruzione dei frutteti che presentano
  l'infezione.  In questa situazione, quindi, si rende necessario
  un intervento pubblico rivolto a venire incontro agli
  operatori i quali dalle infezioni parassitarie subiscono danni
  gravi alle loro colture ed al loro reddito, ed in tal caso si
  può assumere come indice della gravità del danno il 30 per
  cento del reddito aziendale, così come va stabilito nel caso
  di verificarsi di calamità naturali di diversa natura che
  danneggiano le aziende agricole.  Ovviamente in tale caso sarà
  peraltro necessario, da un lato, che le zone colpite siano
  individuate e delimitate da parte degli organi competenti e,
  dall'altro lato e soprattutto, che gli operatori siano in
  grado di dimostrare di aver effettuato tutte le operazioni
  preventive e difensive necessarie per evitare il danno ed il
  raggiungimento di tali limiti di dannosità.
     Si può peraltro verificare anche il caso in cui proprio la
  gravità dei danni e la difficoltà della lotta conseguente, fra
  l'altro, alla natura stessa degli agenti, nonché la necessità
  di impedire comunque la diffusione di questi, postula la
  determinazione di rendere obbligatorio l'uso dei mezzi di
  difesa e l'applicazione di specifici rimedi, ivi compresa la
  distruzione delle coltivazioni infette.  E' ovvio che tale
  ultima misura determina soprattutto nei confronti di aziende a
  coltivazione specializzata, in particolare arborea, danni
  gravissimi ed irreversibili.
     Si pone quindi un duplice problema.  Da un lato quello di
  favorire la ripresa delle aziende gravemente danneggiate da
  attacchi parassitari ma, dall'altro lato ancora, quello di
  indennizzare le aziende le quali, non solo nel loro interesse
  ma nell'interesse pubblico, sono chiamate a distruggere ed
  eventualmente a ricostruire le loro coltivazioni e gli
  impianti di frutteti.
     A questi scopi, appunto, è diretta la presente proposta di
  legge.
 
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