| 1. Le dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale di cui
alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, trovano impiego, ai sensi
degli interventi ed in base alle procedure di cui alla
presente legge, anche al fine di favorire la continuità e la
ripresa dell'attività delle aziende agricole singole od
associate le cui coltivazioni risultino gravemente danneggiate
da attacchi parassitari.
2. Ai fini della presente legge si intendono per attacchi
parassitari le infezioni di carattere virosico o batterico e
le infestazioni di insetti.
3. Hanno titolo a beneficiare degli interventi di cui alla
presente legge le aziende agricole singole o associate
ricadenti nelle zone delimitate ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2 che abbiano subìto nel corso dell'annata
agraria, a causa di attacchi parassitari, danni non inferiori
al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa
quella zootecnica, e siano in grado di dimostrare, ove
ritenuto necessario dalle competenti autorità regionali, di
aver provveduto alle opportune operazioni di difesa
antiparassitaria, anche preventiva, nel rispetto dei
protocolli prescritti dalle autorità regionali medesime. Nel
calcolo della percentuale dei danni possono essere comprese le
perdite derivanti da eventuali eventi calamitosi subìte dalla
stessa azienda anche a carico delle medesime colture.
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