| 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le
regioni provvedono a delimitare, al massimo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla fine della o delle campagne
di produzione delle colture interessate, il territorio colpito
Pag. 5
e a deliberare le proposte di declaratoria della eccezionalità
degli attacchi nonché, tenendo conto della natura dell'agente
dannoso e delle caratteristiche dell'attacco, di
individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle
previste dagli articoli 3 e 4 e le relative richieste di
spesa.
2. Nel caso in cui il danno sia provocato, oltre che da
attacchi parassitari, anche da eccezionali calamità
atmosferiche, si applicano i termini e le procedure di cui al
comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n.
185.
3. Per la dichiarazione, da parte del Ministro per le
politiche agricole, dell'esistenza di danni di eccezionale
gravità provocati da attacchi parassitari e per l'attribuzione
delle somme da prelevare dal Fondo di solidarietà nazionale di
cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e da trasferire alle
regioni, si applicano le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4
dell'articolo 2 della citata legge n. 185 del 1992.
| |