| 1. Le aziende agricole singole od associate di cui
all'articolo 1 della presente legge, hanno titolo agli
interventi di cui alle lettere b), c), d) ed f)
del comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992,
n. 185.
2. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2 della
presente legge si applicano altresì le disposizioni di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
3. Le domande di intervento devono essere presentate alle
autorità regionali competenti entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto
di declaratoria e di individuazione delle zone interessate di
cui all'articolo 2, comma 1.
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