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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60375
DDL5035-0006
Progetto di legge Camera n. 5035 - testo presentato - (DDL13-5035)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5035. TESTIPDL
...C5035.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5035 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  In alternativa a quanto disposto dall'articolo 3 gli
  oneri conseguenti all'estirpazione e all'eventuale reimpianto
  di colture vegetali situate in zone soggette alla lotta
 
                               Pag. 6
 
  obbligatoria in attuazione dei relativi decreti del Ministro
  per le politiche agricole in quanto riconosciute contaminate
  da agenti nocivi di particolare gravità dai servizi
  fitosanitari regionali sono posti a carico del Fondo di
  solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.
  185, secondo i seguenti criteri:
         a)  le regioni territorialmente competenti possono
  concedere contributi in conto capitale a parziale copertura
  dei costi di estirpazione e di reimpianto delle colture
  interessate nonché per il mancato reddito ai soggetti che
  abbiano ottemperato alle prescrizioni imposte dai competenti
  uffici regionali.  Gli importi dei contributi sono determinati
  dal Ministro per le politiche agricole sentiti gli assessorati
  regionali all'agricoltura competenti per territorio, nonché i
  soggetti interessati anche in relazione all'età dell'albero e
  nei limiti di un tetto massimo di spesa per superficie
  coltivata;
         b)  in presenza di estirpazione totale degli
  impianti i reimpianti possono essere effettuati anche su altre
  particelle della impresa beneficiaria.  Nelle aree nelle quali
  non è possibile procedere al reimpianto, in quanto dichiarate
  ad alto rischio fitosanitario dal competente ufficio
  regionale, il contributo è concesso a parziale indennità del
  danno nella misura dell'80 per cento.
     2.  In sede di prima attuazione della presente legge, gli
  interventi di cui al presente articolo sono attuati nelle zone
  sottoposte a lotta obbligatoria contro la  Erwinia
  Amylovora,  la  Pseudomonas Avellanae,  il  virus
  sharka  ed il "malsecco", degli agrumi  (Phoma
  Tracheiphila)  secondo gli importi riportati nella tabella A
  allegata alla presente legge.
     3.  Le misure previste dal presente articolo si applicano
  anche nel caso di soggetti che, in presenza delle fitopatie di
  cui al comma 2 hanno già provveduto alla distruzione delle
  piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi
  fitosanitari regionali.
 
DATA=980626 FASCID=DDL13-5035 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5035 TOTPAG=0008 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=034 PAGFIN=0006 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=503500 00 FASCIDC=13DDL5035 SORTNAV=0503500 000 00000 ZZDDLC5035 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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