| 1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 3 gli
oneri conseguenti all'estirpazione e all'eventuale reimpianto
di colture vegetali situate in zone soggette alla lotta
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obbligatoria in attuazione dei relativi decreti del Ministro
per le politiche agricole in quanto riconosciute contaminate
da agenti nocivi di particolare gravità dai servizi
fitosanitari regionali sono posti a carico del Fondo di
solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.
185, secondo i seguenti criteri:
a) le regioni territorialmente competenti possono
concedere contributi in conto capitale a parziale copertura
dei costi di estirpazione e di reimpianto delle colture
interessate nonché per il mancato reddito ai soggetti che
abbiano ottemperato alle prescrizioni imposte dai competenti
uffici regionali. Gli importi dei contributi sono determinati
dal Ministro per le politiche agricole sentiti gli assessorati
regionali all'agricoltura competenti per territorio, nonché i
soggetti interessati anche in relazione all'età dell'albero e
nei limiti di un tetto massimo di spesa per superficie
coltivata;
b) in presenza di estirpazione totale degli
impianti i reimpianti possono essere effettuati anche su altre
particelle della impresa beneficiaria. Nelle aree nelle quali
non è possibile procedere al reimpianto, in quanto dichiarate
ad alto rischio fitosanitario dal competente ufficio
regionale, il contributo è concesso a parziale indennità del
danno nella misura dell'80 per cento.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, gli
interventi di cui al presente articolo sono attuati nelle zone
sottoposte a lotta obbligatoria contro la Erwinia
Amylovora, la Pseudomonas Avellanae, il virus
sharka ed il "malsecco", degli agrumi (Phoma
Tracheiphila) secondo gli importi riportati nella tabella A
allegata alla presente legge.
3. Le misure previste dal presente articolo si applicano
anche nel caso di soggetti che, in presenza delle fitopatie di
cui al comma 2 hanno già provveduto alla distruzione delle
piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi
fitosanitari regionali.
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