| (Modifica dell'articolo 116
della Costituzione).
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto
Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta ed al
Veneto, e a tutte le regioni che lo richiedono, sono
attribuite forme e condizioni particolari di autonomia,
secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali".
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