| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
presentata dal gruppo Lega nord per l'indipendenza della
Padania, cerca di dare una risposta concreta alle esigenze del
settore dell'autotrasporto. Per anni, i vari governi che si
sono succeduti hanno superficialmente creduto che i problemi
del settore potessero risolversi attraverso finanziamenti a
pioggia, senza giungere mai a quella tanto sospirata
ristrutturazione del settore, per la quale, ricordiamo, venne
istituito un apposito fondo con la legge 5 febbraio 1992, n.
68. Infatti, il cosiddetto " bonus fiscale", consistente
tecnicamente in un credito d'imposta ed applicato dal 1990 al
1994, non ha creato alcuna forma di investimento e tanto meno
di occupazione. Quindi, per anni abbiamo assistito allo spreco
di ingenti risorse economiche, oltre 2.800 miliardi di lire,
che indubbiamente potevano essere meglio utilizzati. A
dimostrazione del fatto che il bonus fiscale è stato un
fallimento, ci sono stati i continui richiami da parte
dell'Unione europea, la quale aveva intimato all'Italia di
sospendere il beneficio: quest'anno la stessa Unione europea
ci ha presentato il conto chiedendo la restituzione del
bonus previsto per l'anno 1992 e probabilmente anche per
gli anni successivi.
Il gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania
ritiene che sia giunto il momento di porre fine ad una
politica dei trasporti di tipo assistenziale e di dimostrare,
invece, che esiste la volontà di intervenire concretamente
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soprattutto per la riduzione del costo di lavoro che, a nostro
avviso, è la forma più appropriata per rendere il settore
dell'autotrasporto veramente competitivo, anche in
considerazione del fatto che a decorrere dal 1^ luglio 1998,
il settore subirà la concorrenza straniera.
In particolare, la presente proposta di legge attribuisce
carattere definitivo a tutte quelle misure di natura fiscale
che si dimostrano necessarie in quanto, appunto, incidono
direttamente sul costo del lavoro.
In dettaglio l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che il
pagamento dei premi dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dovuti dalle imprese che esercitano autotrasporto di cose per
conto di terzi, viene effettuato in quattro rate di uguale
importo da versare alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio,
31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio
si riferisce.
Al comma 2 del medesimo articolo è prevista una riduzione
del premio speciale per l'assicurazione all'INAIL, mediante la
collocazione nella classe di rischio 5^ per gli autotreni e
gli autoarticolati.
All'articolo 2 è prevista la riduzione dei pedaggi
autostradali al 50 per cento.
L'articolo 3 prevede un passaggio della tassa
automobilistica da tassa di possesso a tassa di circolazione.
Si prevede, inoltre, una riduzione della tassa stessa.
L'articolo 4, comma 1, riduce l'accisa sul gasolio per
autotrazione di lire 200. Il comma 2 equipara i premi
assicurativi delle imprese di autotrasporto per conto di terzi
a quelli per le imprese di trasporto in conto proprio.
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