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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60393
DDL5039-0002
Progetto di legge Camera n. 5039 - testo presentato - (DDL13-5039)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5039. TESTIPDL
...C5039.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5039 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  nasce dall'esigenza di armonizzare il profilo normativo
  inerente la realizzazione del programma di metanizzazione del
  Mezzogiorno con la legge 31 marzo 1998, n. 73, che disciplina
  gli interventi in materia, stabilendo termini di attuazione
  delle opere risultati inadeguati rispetto ai tempi necessari
  per l'istruzione delle relative pratiche.  Il provvedimento
  citato, oltre a disporre la salvaguardia degli effetti
  prodottisi e a rendere validi gli atti e i provvedimenti
  adottati nonché i rapporti giuridici sorti durante il periodo
  di vigenza dei decreti-legge 22 luglio 1996, n. 385, e 20
  settembre 1996, n. 487, emanati in materia di metanizzazione,
  ha dettato norme dirette ad accelerare il completamento degli
  interventi di metanizzazione inseriti nel Programma generale e
  cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito del Quadro
  comunitario di sostegno (QCS) 1989-1993, chiusosi con il
  riconoscimento delle spese sostenute dai beneficiari finali
  entro il 31 dicembre 1996.
     La citata legge n. 73 del 1998, tuttavia, all'articolo 2,
  comma 5, prevede che per gli interventi ultimati entro il 31
  dicembre 1996 per i quali sia stato prodotto, entro il termine
  medesimo, lo stato finale di spesa, debba essere trasmessa la
  documentazione di collaudo al Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il
 
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  31 dicembre 1997 a pena di decadenza delle agevolazioni.  In
  tal senso, il dettato normativo appare insufficiente rispetto
  alla progressione temporale nella esecuzione dei lavori.
  Infatti, allo stato attuale, risulta che 125 comuni, pur
  avendo completato le opere di metanizzazione e avendo
  presentato lo stato finale delle stesse entro il 31 dicembre
  1996 per un investimento globale pari a circa 456 miliardi di
  lire, non sono stati in grado di produrre la documentazione di
  collaudo nei termini di scadenza prescritti, né si prevede che
  possano farlo in tempi compatibili a causa di ritardi
  burocratico-amministrativi di complessa e problematica
  individuazione.  I comuni indicati hanno agito nel rispetto
  delle disposizioni di cui ai citati decreti-legge n. 385 del
  1996 e n. 487 del 1996 e quindi della legge n. 73 del 1998 ai
  fini dell'incasso dei contributi nazionali e comunitari
  previsti dalla legge n. 784 del 1980 in attesa del
  perfezionamento dei collaudi tecnico-amministrativi.  In virtù
  di ciò, è stato possibile presentare il rendiconto alla Unione
  europea circa le spese sostenute dai beneficiari finali entro
  il 31 dicembre 1996 e quindi fruire dei contributi comunitari
  che altrimenti sarebbero andati perduti, per un ammontare
  stimabile in circa 160 miliardi di lire.  Stante il dettato
  legislativo, però, si dovrebbe procedere alla revoca dei
  finanziamenti nazionali e comunitari (con conseguente perdita
  di questi ultimi da parte dello Stato italiano) mediante il
  recupero coatto delle somme già corrisposte a tutti i 125
  comuni i quali, giova ricordare, hanno ultimato le opere entro
  il 31 dicembre 1996 (in moltissimi casi le reti sono in
  funzione) e sono soltanto in ritardo nella presentazione della
  documentazione di collaudo.  Per queste ragioni si ritiene
  assolutamente prioritario prevedere il differimento del
  termine di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 73 del
  1998 di almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del
  presente provvedimento.  Parimenti, appare necessario
  procrastinare i termini di cui al comma 6 dell'articolo 2
  della citata legge n. 73 del 1998 secondo il quale "Per gli
  interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori
  possono essere completati con presentazione della
  documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa del
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai
  sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il
  30 giugno 1999 (...).  Per i progetti per i quali non sia stato
  presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa è
  dichiarata, con decreto del Ministro del tesoro, la decadenza
  dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari.
  Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo
  non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999".  Infatti, a causa
  dei tempi parlamentari di approvazione del provvedimento in
  argomento (la legge n. 73 del 1998 era in discussione in
  Parlamento sin dal mese di gennaio 1997), molti operatori che
  ne attendevano l'adozione a garanzia e conferma dei contributi
  finanziari nazionali si sono ritrovati nella materiale
  impossibilità di dare inizio ai lavori.  Si tratta di opere che
  necessitano di un congruo periodo di tempo per essere ultimate
  ovvero per essere avviate.  E' opportuno puntualizzare che uno
  slittamento dei termini non comporterebbe alcun aggravio di
  spesa a carico del bilancio dello Stato essendo garantita per
  legge la sola conservazione dei contributi nazionali nella
  misura risultante dagli impegni di spesa a suo tempo assunti
  con decreti del Ministro del tesoro, restando a carico degli
  operatori il contributo comunitario non più riconosciuto dalla
  Unione europea sulle opere ancora da realizzare.
     Occorre pertanto ribadire la necessità del differimento
  dei termini di cui al citato comma 6 dell'articolo 2 della
  legge n. 73 del 1998, di almeno trenta mesi per la prima
  scadenza (30 giugno 1999) e di quarantadue mesi per la seconda
  scadenza (31 dicembre 1999).  A tal fine, la presente proposta
  di legge delinea l'introduzione di una proroga dei termini di
  presentazione dello stato finale di spesa, pena la decadenza
  dei finanziamenti nazionali e comunitari nonché una revoca dei
  finanziamenti medesimi qualora la documentazione di collaudo
  non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e
 
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  dell'artigianato entro i termini suddetti.  Sempre con
  riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 6, della
  citata legge n. 73 del 1998, allo scopo di evitare una
  complessa procedura in ordine alla richiesta di dilazione dei
  termini per l'ultimazione dei lavori (termini fissati nel
  decreto del Ministro del tesoro), che vedrebbe coinvolte
  diverse amministrazioni, è necessario che la legge contenga la
  previsione della possibilità, in capo al Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di disporre
  proroghe del termine previsto previa motivata e documentata
  richiesta.  Si propone altresì l'abrogazione di quanto previsto
  al comma 7 dell'articolo 2 della citata legge n. 73 del 1998
  relativamente alle verifiche da effettuare a cura del Nucleo
  ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Tali verifiche, infatti, alla luce della concessione di una
  adeguata proroga dei termini, risulterebbero di fatto non più
  urgenti e necessarie.
     Infine, a favore dei comuni che non hanno ancora iniziato
  i lavori e intendono mutare la gestione diretta in
  concessione, è prevista una dilazione dei termini entro i
  quali trasmettere le necessarie istanze al Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
     Si ritiene che le modifiche proposte alla legge n. 73 del
  1998, consentendo l'ampliamento dei termini di presentazione
  degli stati finali e dei collaudi, agevolino tutti i comuni, i
  loro consorzi e gli altri enti che alla scadenza prevista
  abbiano ottemperato agli obblighi tecnici e di rendiconto
  prescritti.  Considerata la rilevanza delle questioni
  affrontate dalla presente proposta di legge, se ne auspica la
  tempestiva approvazione.
 
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