| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dall'esigenza di armonizzare il profilo normativo
inerente la realizzazione del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno con la legge 31 marzo 1998, n. 73, che disciplina
gli interventi in materia, stabilendo termini di attuazione
delle opere risultati inadeguati rispetto ai tempi necessari
per l'istruzione delle relative pratiche. Il provvedimento
citato, oltre a disporre la salvaguardia degli effetti
prodottisi e a rendere validi gli atti e i provvedimenti
adottati nonché i rapporti giuridici sorti durante il periodo
di vigenza dei decreti-legge 22 luglio 1996, n. 385, e 20
settembre 1996, n. 487, emanati in materia di metanizzazione,
ha dettato norme dirette ad accelerare il completamento degli
interventi di metanizzazione inseriti nel Programma generale e
cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito del Quadro
comunitario di sostegno (QCS) 1989-1993, chiusosi con il
riconoscimento delle spese sostenute dai beneficiari finali
entro il 31 dicembre 1996.
La citata legge n. 73 del 1998, tuttavia, all'articolo 2,
comma 5, prevede che per gli interventi ultimati entro il 31
dicembre 1996 per i quali sia stato prodotto, entro il termine
medesimo, lo stato finale di spesa, debba essere trasmessa la
documentazione di collaudo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il
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31 dicembre 1997 a pena di decadenza delle agevolazioni. In
tal senso, il dettato normativo appare insufficiente rispetto
alla progressione temporale nella esecuzione dei lavori.
Infatti, allo stato attuale, risulta che 125 comuni, pur
avendo completato le opere di metanizzazione e avendo
presentato lo stato finale delle stesse entro il 31 dicembre
1996 per un investimento globale pari a circa 456 miliardi di
lire, non sono stati in grado di produrre la documentazione di
collaudo nei termini di scadenza prescritti, né si prevede che
possano farlo in tempi compatibili a causa di ritardi
burocratico-amministrativi di complessa e problematica
individuazione. I comuni indicati hanno agito nel rispetto
delle disposizioni di cui ai citati decreti-legge n. 385 del
1996 e n. 487 del 1996 e quindi della legge n. 73 del 1998 ai
fini dell'incasso dei contributi nazionali e comunitari
previsti dalla legge n. 784 del 1980 in attesa del
perfezionamento dei collaudi tecnico-amministrativi. In virtù
di ciò, è stato possibile presentare il rendiconto alla Unione
europea circa le spese sostenute dai beneficiari finali entro
il 31 dicembre 1996 e quindi fruire dei contributi comunitari
che altrimenti sarebbero andati perduti, per un ammontare
stimabile in circa 160 miliardi di lire. Stante il dettato
legislativo, però, si dovrebbe procedere alla revoca dei
finanziamenti nazionali e comunitari (con conseguente perdita
di questi ultimi da parte dello Stato italiano) mediante il
recupero coatto delle somme già corrisposte a tutti i 125
comuni i quali, giova ricordare, hanno ultimato le opere entro
il 31 dicembre 1996 (in moltissimi casi le reti sono in
funzione) e sono soltanto in ritardo nella presentazione della
documentazione di collaudo. Per queste ragioni si ritiene
assolutamente prioritario prevedere il differimento del
termine di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 73 del
1998 di almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. Parimenti, appare necessario
procrastinare i termini di cui al comma 6 dell'articolo 2
della citata legge n. 73 del 1998 secondo il quale "Per gli
interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori
possono essere completati con presentazione della
documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il
30 giugno 1999 (...). Per i progetti per i quali non sia stato
presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa è
dichiarata, con decreto del Ministro del tesoro, la decadenza
dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari.
Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo
non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999". Infatti, a causa
dei tempi parlamentari di approvazione del provvedimento in
argomento (la legge n. 73 del 1998 era in discussione in
Parlamento sin dal mese di gennaio 1997), molti operatori che
ne attendevano l'adozione a garanzia e conferma dei contributi
finanziari nazionali si sono ritrovati nella materiale
impossibilità di dare inizio ai lavori. Si tratta di opere che
necessitano di un congruo periodo di tempo per essere ultimate
ovvero per essere avviate. E' opportuno puntualizzare che uno
slittamento dei termini non comporterebbe alcun aggravio di
spesa a carico del bilancio dello Stato essendo garantita per
legge la sola conservazione dei contributi nazionali nella
misura risultante dagli impegni di spesa a suo tempo assunti
con decreti del Ministro del tesoro, restando a carico degli
operatori il contributo comunitario non più riconosciuto dalla
Unione europea sulle opere ancora da realizzare.
Occorre pertanto ribadire la necessità del differimento
dei termini di cui al citato comma 6 dell'articolo 2 della
legge n. 73 del 1998, di almeno trenta mesi per la prima
scadenza (30 giugno 1999) e di quarantadue mesi per la seconda
scadenza (31 dicembre 1999). A tal fine, la presente proposta
di legge delinea l'introduzione di una proroga dei termini di
presentazione dello stato finale di spesa, pena la decadenza
dei finanziamenti nazionali e comunitari nonché una revoca dei
finanziamenti medesimi qualora la documentazione di collaudo
non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e
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dell'artigianato entro i termini suddetti. Sempre con
riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 6, della
citata legge n. 73 del 1998, allo scopo di evitare una
complessa procedura in ordine alla richiesta di dilazione dei
termini per l'ultimazione dei lavori (termini fissati nel
decreto del Ministro del tesoro), che vedrebbe coinvolte
diverse amministrazioni, è necessario che la legge contenga la
previsione della possibilità, in capo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di disporre
proroghe del termine previsto previa motivata e documentata
richiesta. Si propone altresì l'abrogazione di quanto previsto
al comma 7 dell'articolo 2 della citata legge n. 73 del 1998
relativamente alle verifiche da effettuare a cura del Nucleo
ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Tali verifiche, infatti, alla luce della concessione di una
adeguata proroga dei termini, risulterebbero di fatto non più
urgenti e necessarie.
Infine, a favore dei comuni che non hanno ancora iniziato
i lavori e intendono mutare la gestione diretta in
concessione, è prevista una dilazione dei termini entro i
quali trasmettere le necessarie istanze al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Si ritiene che le modifiche proposte alla legge n. 73 del
1998, consentendo l'ampliamento dei termini di presentazione
degli stati finali e dei collaudi, agevolino tutti i comuni, i
loro consorzi e gli altri enti che alla scadenza prevista
abbiano ottemperato agli obblighi tecnici e di rendiconto
prescritti. Considerata la rilevanza delle questioni
affrontate dalla presente proposta di legge, se ne auspica la
tempestiva approvazione.
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