| 1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5
dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena
di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre
1996 di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo
1998, n. 73, i lavori possono essere completati con
presentazione della documentazione da cui risulti lo stato
finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998,
n. 73, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
concedere, previa motivata e documentata richiesta, proroghe
del termine previsto nel decreto di concessione per il
completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai
fini della emissione del decreto di accertamento finale della
spesa, purché tale proroga non ecceda il termine
precedentemente fissato".
4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo
stato finale di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2 della
legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è dichiarata la
decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi
finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede
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qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998,
n. 73, è abrogato.
6. Le istanze di cui al comma 8 dell'articolo 2 della
legge 31 marzo 1998, n. 73, devono pervenire al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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