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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60394
DDL5039-0003
Progetto di legge Camera n. 5039 - testo presentato - (DDL13-5039)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5039. TESTIPDL
...C5039.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5039 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  La documentazione di collaudo di cui al comma 5
  dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena
  di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
  l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
     2.  Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre
  1996 di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo
  1998, n. 73, i lavori possono essere completati con
  presentazione della documentazione da cui risulti lo stato
  finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio
  e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
  1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge.
     3.  Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998,
  n.  73, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
  concedere, previa motivata e documentata richiesta, proroghe
  del termine previsto nel decreto di concessione per il
  completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero
  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai
  fini della emissione del decreto di accertamento finale della
  spesa, purché tale proroga non ecceda il termine
  precedentemente fissato".
     4.  Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo
  stato finale di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2 della
  legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, è dichiarata la
  decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi
  finanziamenti nazionali e comunitari.  Analogamente si provvede
 
                               Pag. 5
 
  qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
     5.  Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998,
  n. 73, è abrogato.
     6.  Le istanze di cui al comma 8 dell'articolo 2 della
  legge 31 marzo 1998, n. 73, devono pervenire al Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro
  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
 
DATA=980630 FASCID=DDL13-5039 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5039 TOTPAG=0005 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=012 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=503900 00 FASCIDC=13DDL5039 SORTNAV=0503900 000 00000 ZZDDLC5039 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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