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Onorevoli Colleghi! - La legge n. 73 del 31 marzo 1998 è
stata approvata dopo un lunghissimo e complicato iter
parlamentare e con notevole ritardo rispetto alle scadenze
temporali in essa previste, che sono risultate persino
retrodatate rispetto alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
E' appena il caso di ricordare che, tornata in terza
lettura alla Camera il 27 ottobre 1997 con il carattere di
urgenza, la legge citata ha potuto essere votata soltanto
cinque mesi dopo, a causa dell'affollamento del calendario
d'Aula e della fortissima contrarietà del Gruppo Lega Nord per
l'Indipendenza della Padania.
Sono stati messi a rischio persino i tempi previsti
dall'Unione Europea per la realizzazione del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno, che faceva riferimento al
quadro comunitario di sostegno 1989-1993.
Né a marzo '98, quando finalmente si riuscì a votare il
provvedimento legislativo, era pensabile rimodificarlo perché
un ritorno al Senato ed una sua mancata approvazione avrebbe
determinato la perdita delle risorse finanziarie comunitarie e
l'insorgere di un contenzioso con le imprese che avevano già
avviato e a volte compiuto i lavori e le opere. Inoltre, per
molti progetti i comuni e gli enti locali avevano anticipato
con fondi propri spese e pagamenti e dovevano essere risarciti
dallo Stato pena l'impossibilità di far quadrare i propri
bilanci annuali.
La consapevolezza di tale complesso e farraginoso
iter indusse la Camera ad approvare contestualmente alla
citata legge un ordine del giorno con cui si chiedeva al
Governo di "assumere quale termine finale per gli adempimenti
previsti dall'articolato, ovunque ricorrano e qualunque sia la
data indicata nel testo, il sessantesimo giorno successivo a
quello dell'entrata in vigore delle disposizioni del disegno
di legge in esame".
La ragione principale che oggi ispira la proposta di legge
in esame è quella di armonizzare il profilo normativo
riguardante la realizzazione del programma di metanizzazione
del Mezzogiorno così come definito dalla legge 31 marzo 1998,
n. 73, con i termini di attuazione delle opere che risultano
inadeguati rispetto alla possibilità concreta di istruire le
relative pratiche e di fare i collaudi.
In altri termini, la legge n. 73 del 31 marzo 1998 ha
salvaguardato gli effetti prodottisi e ha reso validi gli atti
e i provvedimenti adottati nonché i rapporti giuridici sorti
durante il periodo di vigenza dei decreti-legge 22 luglio
1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, ha impedito
l'insorgere di numerosi contenziosi, ha restituito ai comuni
le somme anticipate, ha salvato la possibilità di utilizzo
delle risorse comunitarie, ma è risultata inutilizzabile ai
fini della trasmissione della documentazione di collaudo al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
visto che in essa si indicava la data del 31 dicembre 1997 e
che invece la legge veniva pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 31 marzo 1998.
Tale incongruenza va sanata con l'attuale proposta di
legge, ed insieme vanno riaperte alcune opportunità.
Risulta che 125 comuni, pur avendo completato le opere di
metanizzazione e presentato lo stato finale entro il 31
dicembre 1996, non sono stati in grado di completare il
collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate nei
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tempi e con le scadenze previste. I comuni indicati hanno
operato secondo le disposizioni dei decreti-legge n. 385 del
1996, n. 487 del 1996 e della legge n. 73 del 1998 ed hanno
potuto presentare il rendiconto all'Unione europea e quindi
fruire dei contributi finanziari che altrimenti sarebbero
stati perduti e che ammontano a circa 160 miliardi di lire.
Tuttavia, per l'insufficienza del quadro normativo si
dovrebbe oggi procedere al recupero coatto delle somme
corrisposte perché i citati 125 comuni non sono stati messi in
condizione di presentare la relazione di collaudo.
Sono queste le ragioni per cui all'articolo 1 della
presente proposta di legge si prevede il differimento dei
termini di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 73
del 1998 di almeno 6 mesi a partire dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
Allo stesso modo è necessario modificare i termini di cui
al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 73 del 1998 per gli
interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, prevedendo
che i lavori iniziati, ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 1996, n. 96, possano essere completati entro trenta
mesi e che la documentazione di collaudo sia trasmessa entro
42 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Tale modifica dei termini non comporta alcun aggravio di
spesa a carico del bilancio dello Stato visto che la legge
garantisce la sola possibilità di conservare i contributi
nazionali nella misura risultante dagli impegni di spesa
assunti e lascia a carico degli operatori il contributo
comunitario non più riconosciuto dall'Unione Europea.
Infine, ci appare opportuno che la legge contenga la
previsione della possibilità da parte del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre
proroghe dei termini previsti previa motivata e documentata
richiesta.
Riassumendo, si riapre una opportunità di fare i lavori
necessari per la metanizzazione del Mezzogiorno con il
differimento dei termini di cui al comma 6 dell'articolo 2
della legge n. 73 del 1998; e si propone l'abrogazione di
quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 relativamente alle
verifiche da effettuare a cura del nucleo ispettivo del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
quanto tali verifiche, dopo la concessione delle suesposte
proroghe, non risultano più urgenti.
Infine, per i comuni che non hanno ancora iniziato i
lavori e intendono mutare la gestione data in concessione è
prevista una dilazione dei termini di 3 mesi a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge: entro tale
periodo i comuni e gli enti interessati dovranno trasmettere
le necessarie istanze al Ministero del bilancio e della
programmazione economica.
Onorevoli colleghi, le modifiche proposte alla legge n. 73
del 1998 consentono la possibilità di presentare gli stati
finali e i collaudi delle opere già fatte, agevolano tutti i
comuni e i loro consorzi e gli altri enti che non hanno
ottemperato all'obbligo tecnico e di rendiconto prescritti e
rendono possibile un passo avanti concreto nelle zone depresse
del paese sulla questione dell'approvvigionamento energetico
per cui, data l'importanza e la necessità del provvedimento,
se ne raccomanda la tempestiva approvazione.
Alberta DE SIMONE, relatore.
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