Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60396
DDL5039-0002
Relazione Camera n. 5039-A (DDL13-5039-A)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5039A. TESTIPDL
...C5039A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5039A ZZ13 ZZRL ZZRM
                               Pag. 2
 
     Onorevoli Colleghi! - La legge n. 73 del 31 marzo 1998 è
  stata approvata dopo un lunghissimo e complicato  iter
  parlamentare e con notevole ritardo rispetto alle scadenze
  temporali in essa previste, che sono risultate persino
  retrodatate rispetto alla pubblicazione sulla  Gazzetta
  Ufficiale.
     E' appena il caso di ricordare che, tornata in terza
  lettura alla Camera il 27 ottobre 1997 con il carattere di
  urgenza, la legge citata ha potuto essere votata soltanto
  cinque mesi dopo, a causa dell'affollamento del calendario
  d'Aula e della fortissima contrarietà del Gruppo Lega Nord per
  l'Indipendenza della Padania.
     Sono stati messi a rischio persino i tempi previsti
  dall'Unione Europea per la realizzazione del programma di
  metanizzazione del Mezzogiorno, che faceva riferimento al
  quadro comunitario di sostegno 1989-1993.
     Né a marzo '98, quando finalmente si riuscì a votare il
  provvedimento legislativo, era pensabile rimodificarlo perché
  un ritorno al Senato ed una sua mancata approvazione avrebbe
  determinato la perdita delle risorse finanziarie comunitarie e
  l'insorgere di un contenzioso con le imprese che avevano già
  avviato e a volte compiuto i lavori e le opere.  Inoltre, per
  molti progetti i comuni e gli enti locali avevano anticipato
  con fondi propri spese e pagamenti e dovevano essere risarciti
  dallo Stato pena l'impossibilità di far quadrare i propri
  bilanci annuali.
     La consapevolezza di tale complesso e farraginoso
  iter  indusse la Camera ad approvare contestualmente alla
  citata legge un ordine del giorno con cui si chiedeva al
  Governo di "assumere quale termine finale per gli adempimenti
  previsti dall'articolato, ovunque ricorrano e qualunque sia la
  data indicata nel testo, il sessantesimo giorno successivo a
  quello dell'entrata in vigore delle disposizioni del disegno
  di legge in esame".
     La ragione principale che oggi ispira la proposta di legge
  in esame è quella di armonizzare il profilo normativo
  riguardante la realizzazione del programma di metanizzazione
  del Mezzogiorno così come definito dalla legge 31 marzo 1998,
  n. 73, con i termini di attuazione delle opere che risultano
  inadeguati rispetto alla possibilità concreta di istruire le
  relative pratiche e di fare i collaudi.
     In altri termini, la legge n. 73 del 31 marzo 1998 ha
  salvaguardato gli effetti prodottisi e ha reso validi gli atti
  e i provvedimenti adottati nonché i rapporti giuridici sorti
  durante il periodo di vigenza dei decreti-legge 22 luglio
  1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, ha impedito
  l'insorgere di numerosi contenziosi, ha restituito ai comuni
  le somme anticipate, ha salvato la possibilità di utilizzo
  delle risorse comunitarie, ma è risultata inutilizzabile ai
  fini della trasmissione della documentazione di collaudo al
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  visto che in essa si indicava la data del 31 dicembre 1997 e
  che invece la legge veniva pubblicata nella  Gazzetta
  Ufficiale  del 31 marzo 1998.
     Tale incongruenza va sanata con l'attuale proposta di
  legge, ed insieme vanno riaperte alcune opportunità.
     Risulta che 125 comuni, pur avendo completato le opere di
  metanizzazione e presentato lo stato finale entro il 31
  dicembre 1996, non sono stati in grado di completare il
  collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate nei
 
                               Pag. 3
 
  tempi e con le scadenze previste.  I comuni indicati hanno
  operato secondo le disposizioni dei decreti-legge n. 385 del
  1996, n. 487 del 1996 e della legge n. 73 del 1998 ed hanno
  potuto presentare il rendiconto all'Unione europea e quindi
  fruire dei contributi finanziari che altrimenti sarebbero
  stati perduti e che ammontano a circa 160 miliardi di lire.
     Tuttavia, per l'insufficienza del quadro normativo si
  dovrebbe oggi procedere al recupero coatto delle somme
  corrisposte perché i citati 125 comuni non sono stati messi in
  condizione di presentare la relazione di collaudo.
     Sono queste le ragioni per cui all'articolo 1 della
  presente proposta di legge si prevede il differimento dei
  termini di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 73
  del 1998 di almeno 6 mesi a partire dalla data di entrata in
  vigore del presente provvedimento.
     Allo stesso modo è necessario modificare i termini di cui
  al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 73 del 1998 per gli
  interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, prevedendo
  che i lavori iniziati, ai sensi del decreto legislativo 3
  aprile 1996, n. 96, possano essere completati entro trenta
  mesi e che la documentazione di collaudo sia trasmessa entro
  42 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
     Tale modifica dei termini non comporta alcun aggravio di
  spesa a carico del bilancio dello Stato visto che la legge
  garantisce la sola possibilità di conservare i contributi
  nazionali nella misura risultante dagli impegni di spesa
  assunti e lascia a carico degli operatori il contributo
  comunitario non più riconosciuto dall'Unione Europea.
     Infine, ci appare opportuno che la legge contenga la
  previsione della possibilità da parte del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre
  proroghe dei termini previsti previa motivata e documentata
  richiesta.
     Riassumendo, si riapre una opportunità di fare i lavori
  necessari per la metanizzazione del Mezzogiorno con il
  differimento dei termini di cui al comma 6 dell'articolo 2
  della legge n. 73 del 1998; e si propone l'abrogazione di
  quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 relativamente alle
  verifiche da effettuare a cura del nucleo ispettivo del
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
  quanto tali verifiche, dopo la concessione delle suesposte
  proroghe, non risultano più urgenti.
     Infine, per i comuni che non hanno ancora iniziato i
  lavori e intendono mutare la gestione data in concessione è
  prevista una dilazione dei termini di 3 mesi a partire dalla
  data di entrata in vigore della presente legge: entro tale
  periodo i comuni e gli enti interessati dovranno trasmettere
  le necessarie istanze al Ministero del bilancio e della
  programmazione economica.
     Onorevoli colleghi, le modifiche proposte alla legge n. 73
  del 1998 consentono la possibilità di presentare gli stati
  finali e i collaudi delle opere già fatte, agevolano tutti i
  comuni e i loro consorzi e gli altri enti che non hanno
  ottemperato all'obbligo tecnico e di rendiconto prescritti e
  rendono possibile un passo avanti concreto nelle zone depresse
  del paese sulla questione dell'approvvigionamento energetico
  per cui, data l'importanza e la necessità del provvedimento,
  se ne raccomanda la tempestiva approvazione.
  Alberta DE SIMONE,  relatore.
 
DATA=980717 FASCID=DDL13-5039-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5039 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=060 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=503900A00 FASCIDC=13DDL5039 A SORTNAV=0503900A000 00000 ZZDDLC5039A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati