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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60412
DDL5042-0002
Progetto di legge Camera n. 5042 - testo presentato - (DDL13-5042)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5042. TESTIPDL
...C5042.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5042 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il Protocollo di modifica della
  Convenzione italo-kenyana per evitare le doppie imposizioni e
  prevenire le evasioni fiscali, firmata nell'ottobre 1979, è
  stato negoziato e firmato a Nairobi il 18 febbraio 1997, per
  ottenere che da parte kenyana si procedesse alla ratifica
  della Convenzione così come modificata dal Protocollo
  stesso.
     La Convenzione originaria, ratificata da parte italiana
  nel 1981, non era infatti mai stata ratificata dalla
  controparte kenyana, che riteneva troppo esteso il periodo
  durante il quale, a norma dell'articolo 29, la Convenzione
 
                               Pag. 2
 
  avrebbe dovuto avere effetti retroattivi.  L'articolo 29
  prevedeva infatti che la Convenzione entrasse in vigore allo
  scambio degli strumenti di ratifica, ma con efficacia dal 1^
  gennaio 1979.
     Dopo un lungo periodo di stallo, per sbloccare la
  situazione e tenuto anche conto delle modifiche nel frattempo
  intervenute nelle normative fiscali dei due Paesi, è stata
  manifestata da parte italiana la disponibilità a rinegoziare
  alcune disposizioni della Convenzione.
     A seguito di un incontro tra le parti nel 1992 veniva
  pertanto proposto, in contropartita alla revisione dei termini
  di efficacia, un riesame delle norme relative ai dividendi,
  agli interessi, ai canoni ed al trattamento dei redditi
  derivanti dalla navigazione marittima ed aerea.
     Il Protocollo firmato a Nairobi nel febbraio 1997 è il
  risultato del negoziato durante il quale si è ottenuta la
  tassazione esclusiva nel Paese di residenza per i redditi
  derivanti dalla navigazione marittima ed aerea (articolo 8
  della Convenzione) e per le  royalties  (articolo 12 della
  Convenzione), mentre si sono sensibilmente attenuate le
  aliquote previste per i dividendi e per gli interessi.
  Relativamente all'entrata in vigore si è stabilito che la
  Convenzione produrrà i suoi effetti a partire dal 1^ gennaio
  1997.
     Il Protocollo riveste quindi un'importanza politica
  notevole poiché dell'entrata in vigore della Convenzione da
  esso modificata beneficieranno gli investitori italiani che
  operano in Kenya, finora sprovvisti di uno strumento di
  regolamentazione dei rapporti fiscali, e le relazioni
  italo-kenyane ne risulteranno rafforzate.
     Si raccomanda pertanto una rapida approvazione del
  presente disegno di legge.  La ratifica del Protocollo in
  questione completerà infatti gli adempimenti richiesti da
  parte italiana per l'entrata in vigore della Convenzione che
  ne è modificata..
 
DATA=980630 FASCID=DDL13-5042 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5042 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=018 PAGFIN=0002 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=504200 00 FASCIDC=13DDL5042 SORTNAV=0504200 000 00000 ZZDDLC5042 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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