Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60417
DDL5043-0002
Progetto di legge Camera n. 5043 - testo presentato - (DDL13-5043)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5043. TESTIPDL
...C5043.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5043 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - In Italia si verificano ogni anno
  oltre 160 mila decessi per tumore e una nuova diagnosi di
  cancro viene posta per oltre 270 mila persone: tanto
  l'incidenza (nuovi casi di tumore diagnosticati ogni anno),
  quanto la mortalità per tumore nell'ultimo decennio si sono
  dimostrate in costante aumento.  Attualmente, in Italia si può
  stimare che circa 1.400.000 persone vivano dopo aver avuto
  diagnosi di tumore.  Per una parte, ancora modesta, di pazienti
  la malattia è diagnosticata in una fase nella quale le terapie
  chirurgiche e/o mediche convenzionali hanno una elevatissima
  percentuale di successi.  Una parte, purtroppo, rilevante dei
  casi di tumore viene diagnosticata in fase avanzata, quando in
  pratica non c'è più molto spazio per un trattamento con
  intento curativo; spesso questi soggetti sono sottoposti a
  trattamento continuo con intervento palliativo, fino
  all' exitus.
     La sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore, così come
  la loro qualità di vita, è in gran parte condizionata dal tipo
  di trattamento ricevuto.  Al momento in Italia non esiste alcun
  sistema per valutare la qualità del trattamento cui sono
  sottoposti i pazienti, né è verificato il grado di adeguatezza
  degli  standard  di trattamento applicati rispetto a
  quelli definiti dalla comunità scientifica.  Alcuni studi
  condotti su campioni di popolazione italiana, relativamente ai
  tumori femminili e dell'apparato digerente, hanno dimostrato
 
                               Pag. 2
 
  notevoli disparità tra le diverse realtà regionali,
  evidenziando inadeguatezze del trattamento, sia nel senso di
  "sotto-trattamento" che di "eccesso di trattamento" in
  relazione allo stadio della malattia.
     La malattia tumorale implica, inoltre, l'inevitabile
  sviluppo di problemi di ordine sia fisico che psico-sociale.
  Tali complicanze possono essere ridotte di entità o
  addirittura prevenute migliorando la qualità dell'assistenza
  medica e psicologica.  La qualità di vita dei pazienti con
  tumore lungo-sopravviventi è un fattore di fondamentale
  importanza, per cui è indispensabile identificare i potenziali
  effetti indesiderati che potrebbero verificarsi a lungo
  termine e intervenire precocemente per prevenire possibili
  future disabilità.  Tutti questi fattori hanno un indubbio
  riflesso sia sulle spese sanitarie che sulla quantità e
  qualità di vita del paziente oncologico.
     Queste brevi annotazioni rendono evidente la necessità di
  attuare interventi mirati ad ampio raggio che coprano i
  settori che vanno dalla ricerca di base all'assistenza al
  paziente terminale con un adeguato coinvolgimento di tutti i
  settori della sanità pubblica (amministrazioni sanitarie
  nazionali, regionali, territoriali).
     La presente proposta di legge si propone di definire
  percorsi atti a garantire:
       a)  l'adeguato potenziamento e l'estensione a tutto
  il territorio nazionale delle attività di prevenzione,
  primaria e secondaria, già riconosciute come efficaci nel
  ridurre l'incidenza e/o la mortalità per alcune tra le più
  frequenti neoplasie;
       b)  l'assicurazione di una diagnosi e di una cura
  corrispondenti agli  standard  definiti dalla comunità
  scientifica internazionale a tutti i pazienti oncologici;
       c)  un significativo miglioramento delle conoscenze
  scientifiche;
       d)  un adeguato trasferimento dei risultati della
  ricerca all'assistenza clinica corrente.
     L'attuazione degli interventi a favore del paziente
  oncologico deve naturalmente passare attraverso una
  riorganizzazione radicale dell'assistenza con un adeguamento
  delle strutture oncologiche territoriali alle richieste del
  bacino di utenza ed un loro attivo coordinamento, tenendo
  conto delle caratteristiche epidemiologiche territoriali e
  delle priorità all'interno dei piani sanitari regionali.
     Con gli articoli 1 e 2 si precisano le finalità della
  legge.
     L'articolo 3 prevede l'istituzione presso il Ministero
  della sanità del Comitato interministeriale per l'oncologia
  (CIMO).
     L'articolo 4 prevede l'istituzione presso il Ministero
  della sanità della Commissione oncologica nazionale, organo di
  consulenza del CIMO.  Nell'articolo 4 vengono inoltre ribadite
  le indicazioni date nel triennio 1994-1997 dalla commissione
  oncologica nazionale in tema di prevenzione, sollecitando
  l'applicazione a livello regionale delle linee guida
  pubblicate nella  Gazzetta Ufficiale  nel giugno 1996.  In
  particolare, viene messo in evidenza il ruolo cardine delle
  regioni nell'attuazione e nel monitoraggio di tali
  interventi.
       La necessità della tempestiva applicazione delle linee
  guida emanate dalla Commissione oncologica nazionale per
  l'assistenza viene riconfermata nell'articolo 4 della legge.
  In particolare, si sottolinea l'importanza della copertura
  assistenziale del territorio per la costituzione di una rete
  di strutture collegate e coordinate.  Il ruolo di coordinamento
  viene attribuito al polo oncologico, struttura assistenziale
  presso la quale sono presenti, a livello apicale, le figure
  mediche necessarie per l'attuazione del trattamento
  interdisciplinare del paziente oncologico (linee guida della
  Commissione oncologica nazionale n. 2 del 1996).  Viene,
  inoltre, sottolineata la necessità di garantire la copertura
  finanziaria per l'assistenza domiciliare, per le terapie
  palliative e del dolore.
     Gli articoli 5 e 6 prevedono, rispettivamente,
  l'istituzione di una lista di esperti nelle diverse discipline
  oncologiche presso il Ministero della sanità e la
  riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture oncologiche
  territoriali.
 
                               Pag. 3
 
     Viene sottolineata l'importanza dell'istituzione della
  commissione oncologica a livello regionale con compiti di
  supporto alle autorità regionali per la definizione e
  l'attuazione del piano oncologico regionale e la funzione di
  promuovere l'applicazione di linee guida approvate a livello
  nazionale in tema di prevenzione, diagnosi e trattamento, e di
  controlli di qualità.  Alla commissione oncologica regionale
  spetta anche il coordinamento dei programmi di formazione ed
  educazione permanente del personale sanitario impegnato nel
  settore oncologico (articolo 7).
     Il miglioramento dell'assistenza al paziente oncologico,
  oltre che dalla riorganizzazione delle strutture sanitarie,
  dipende anche dalla qualità della ricerca biomedica nel
  settore dell'oncologia.  A tale scopo è necessario che siano
  definite forme di coordinamento fra i diversi enti che
  finanziano la ricerca biomedica e che il finanziamento della
  ricerca si basi su sistemi di accreditamento basati
  sull'eccellenza (articoli 6, 7, 8 e 9).
     L'articolo 10 delinea le disposizioni per le
  sperimentazioni cliniche nel settore dell'oncologia.  In
  particolare, sono affrontati i temi relativi a:
       a)  istituzione di una apposita sottocommissione
  per l'esame delle sperimentazioni con nuovi farmaci;
       b)  identificazione delle strutture accreditabili
  per gli studi di fase uno e di fase uno e due in ambito
  pediatrico.
     L'articolo 11, infine, reca disposizioni in ordine
  all'inadempienza da parte delle amministrazioni regionali e
  provinciali nell'attuazione di quanto previsto dalla legge,
  prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri
  disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in
  sostituzione delle citate amministrazioni.
 
DATA=980630 FASCID=DDL13-5043 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5043 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0003 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=504300 00 FASCIDC=13DDL5043 SORTNAV=0504300 000 00000 ZZDDLC5043 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati