| Onorevoli Colleghi! - In Italia si verificano ogni anno
oltre 160 mila decessi per tumore e una nuova diagnosi di
cancro viene posta per oltre 270 mila persone: tanto
l'incidenza (nuovi casi di tumore diagnosticati ogni anno),
quanto la mortalità per tumore nell'ultimo decennio si sono
dimostrate in costante aumento. Attualmente, in Italia si può
stimare che circa 1.400.000 persone vivano dopo aver avuto
diagnosi di tumore. Per una parte, ancora modesta, di pazienti
la malattia è diagnosticata in una fase nella quale le terapie
chirurgiche e/o mediche convenzionali hanno una elevatissima
percentuale di successi. Una parte, purtroppo, rilevante dei
casi di tumore viene diagnosticata in fase avanzata, quando in
pratica non c'è più molto spazio per un trattamento con
intento curativo; spesso questi soggetti sono sottoposti a
trattamento continuo con intervento palliativo, fino
all' exitus.
La sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore, così come
la loro qualità di vita, è in gran parte condizionata dal tipo
di trattamento ricevuto. Al momento in Italia non esiste alcun
sistema per valutare la qualità del trattamento cui sono
sottoposti i pazienti, né è verificato il grado di adeguatezza
degli standard di trattamento applicati rispetto a
quelli definiti dalla comunità scientifica. Alcuni studi
condotti su campioni di popolazione italiana, relativamente ai
tumori femminili e dell'apparato digerente, hanno dimostrato
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notevoli disparità tra le diverse realtà regionali,
evidenziando inadeguatezze del trattamento, sia nel senso di
"sotto-trattamento" che di "eccesso di trattamento" in
relazione allo stadio della malattia.
La malattia tumorale implica, inoltre, l'inevitabile
sviluppo di problemi di ordine sia fisico che psico-sociale.
Tali complicanze possono essere ridotte di entità o
addirittura prevenute migliorando la qualità dell'assistenza
medica e psicologica. La qualità di vita dei pazienti con
tumore lungo-sopravviventi è un fattore di fondamentale
importanza, per cui è indispensabile identificare i potenziali
effetti indesiderati che potrebbero verificarsi a lungo
termine e intervenire precocemente per prevenire possibili
future disabilità. Tutti questi fattori hanno un indubbio
riflesso sia sulle spese sanitarie che sulla quantità e
qualità di vita del paziente oncologico.
Queste brevi annotazioni rendono evidente la necessità di
attuare interventi mirati ad ampio raggio che coprano i
settori che vanno dalla ricerca di base all'assistenza al
paziente terminale con un adeguato coinvolgimento di tutti i
settori della sanità pubblica (amministrazioni sanitarie
nazionali, regionali, territoriali).
La presente proposta di legge si propone di definire
percorsi atti a garantire:
a) l'adeguato potenziamento e l'estensione a tutto
il territorio nazionale delle attività di prevenzione,
primaria e secondaria, già riconosciute come efficaci nel
ridurre l'incidenza e/o la mortalità per alcune tra le più
frequenti neoplasie;
b) l'assicurazione di una diagnosi e di una cura
corrispondenti agli standard definiti dalla comunità
scientifica internazionale a tutti i pazienti oncologici;
c) un significativo miglioramento delle conoscenze
scientifiche;
d) un adeguato trasferimento dei risultati della
ricerca all'assistenza clinica corrente.
L'attuazione degli interventi a favore del paziente
oncologico deve naturalmente passare attraverso una
riorganizzazione radicale dell'assistenza con un adeguamento
delle strutture oncologiche territoriali alle richieste del
bacino di utenza ed un loro attivo coordinamento, tenendo
conto delle caratteristiche epidemiologiche territoriali e
delle priorità all'interno dei piani sanitari regionali.
Con gli articoli 1 e 2 si precisano le finalità della
legge.
L'articolo 3 prevede l'istituzione presso il Ministero
della sanità del Comitato interministeriale per l'oncologia
(CIMO).
L'articolo 4 prevede l'istituzione presso il Ministero
della sanità della Commissione oncologica nazionale, organo di
consulenza del CIMO. Nell'articolo 4 vengono inoltre ribadite
le indicazioni date nel triennio 1994-1997 dalla commissione
oncologica nazionale in tema di prevenzione, sollecitando
l'applicazione a livello regionale delle linee guida
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel giugno 1996. In
particolare, viene messo in evidenza il ruolo cardine delle
regioni nell'attuazione e nel monitoraggio di tali
interventi.
La necessità della tempestiva applicazione delle linee
guida emanate dalla Commissione oncologica nazionale per
l'assistenza viene riconfermata nell'articolo 4 della legge.
In particolare, si sottolinea l'importanza della copertura
assistenziale del territorio per la costituzione di una rete
di strutture collegate e coordinate. Il ruolo di coordinamento
viene attribuito al polo oncologico, struttura assistenziale
presso la quale sono presenti, a livello apicale, le figure
mediche necessarie per l'attuazione del trattamento
interdisciplinare del paziente oncologico (linee guida della
Commissione oncologica nazionale n. 2 del 1996). Viene,
inoltre, sottolineata la necessità di garantire la copertura
finanziaria per l'assistenza domiciliare, per le terapie
palliative e del dolore.
Gli articoli 5 e 6 prevedono, rispettivamente,
l'istituzione di una lista di esperti nelle diverse discipline
oncologiche presso il Ministero della sanità e la
riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture oncologiche
territoriali.
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Viene sottolineata l'importanza dell'istituzione della
commissione oncologica a livello regionale con compiti di
supporto alle autorità regionali per la definizione e
l'attuazione del piano oncologico regionale e la funzione di
promuovere l'applicazione di linee guida approvate a livello
nazionale in tema di prevenzione, diagnosi e trattamento, e di
controlli di qualità. Alla commissione oncologica regionale
spetta anche il coordinamento dei programmi di formazione ed
educazione permanente del personale sanitario impegnato nel
settore oncologico (articolo 7).
Il miglioramento dell'assistenza al paziente oncologico,
oltre che dalla riorganizzazione delle strutture sanitarie,
dipende anche dalla qualità della ricerca biomedica nel
settore dell'oncologia. A tale scopo è necessario che siano
definite forme di coordinamento fra i diversi enti che
finanziano la ricerca biomedica e che il finanziamento della
ricerca si basi su sistemi di accreditamento basati
sull'eccellenza (articoli 6, 7, 8 e 9).
L'articolo 10 delinea le disposizioni per le
sperimentazioni cliniche nel settore dell'oncologia. In
particolare, sono affrontati i temi relativi a:
a) istituzione di una apposita sottocommissione
per l'esame delle sperimentazioni con nuovi farmaci;
b) identificazione delle strutture accreditabili
per gli studi di fase uno e di fase uno e due in ambito
pediatrico.
L'articolo 11, infine, reca disposizioni in ordine
all'inadempienza da parte delle amministrazioni regionali e
provinciali nell'attuazione di quanto previsto dalla legge,
prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri
disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in
sostituzione delle citate amministrazioni.
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