| (Delega al Governo).
1. Al fine della ottimale e razionale utilizzazione delle
risorse finanziarie destinate alla ricerca, alla
sperimentazione clinica, alla prevenzione e alla assistenza in
oncologia, ferme restando le competenze delle province
autonome e delle regioni a statuto speciale, il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi con l'osservanza dei princìpi e criteri
direttivi di cui alla medesima legge.
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