| (Finalità).
1. Il Governo, nell'emanazione dei decreti di cui
all'articolo 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) garantire adeguate campagne di informazione sui
rischi evitabili con la prevenzione primaria e campagne di
screening per i tumori per i quali sono disponibili dati
di comprovata efficacia in campo di prevenzione secondaria;
b) garantire la tutela dei diritti, della
sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano alla
sperimentazione clinica in conformità ai princìpi stabiliti
dalla Unione europea, e nel rispetto degli standard
internazionali in materia di etica e di qualità
scientifica;
c) garantire il diritto inalienabile del paziente
alla scelta del luogo di cura nell'ambito delle strutture
accreditate secondo la normativa vigente e garantire
condizioni di pari opportunità diagnostica e terapeutica su
tutto il territorio nazionale;
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d) tutelare e garantire il diritto alla pari
opportunità con i Paesi membri dell'Unione europea per quanto
riguarda la partecipazione di cittadini italiani alla ricerca
clinica sul territorio nazionale;
e) sostenere il principio secondo cui le decisioni
cliniche devono risultare dall'integrazione multidisciplinare
dell'esperienza clinica con le migliori evidenze disponibili
relativamente all'accuratezza dei test diagnostici,
all'efficacia ed alla sicurezza dei trattamenti preventivi,
terapeutici e riabilitativi;
f) definire forme di finanziamento della ricerca
di base e clinica che utilizzino l'accreditamento basato
sull'eccellenza e la competizione scientifica, anche ai fini
della valorizzazione economica delle risorse umane ad esse
dedicate;
g) favorire il miglioramento della conoscenza
della malattia e della diminuzione dei tempi di trasferimento
delle scoperte biomediche dalla ricerca di base alla pratica
clinica;
h) evitare il conflitto tra controllati e
controllori sia nel settore finanziario che nel settore delle
autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di ricerca e
sperimentazione.
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