| (Comitato interministeriale per l'oncologia).
1. Per contribuire alla realizzazione di quanto indicato
all'articolo 2, è istituito presso il Ministero della sanità
il Comitato interministeriale per l'oncologia (CIMO) composto
dai seguenti membri:
a) il Ministro della sanità, che lo presiede;
b) il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica o un suo delegato;
c) altri Ministri che abbiano competenze in campo
oncologico, o i loro delegati;
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d) almeno un rappresentante della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il CIMO opera utilizzando una segreteria tecnica che
deve essere dotata di sede, personale, tecnologie e strutture
adeguati ai compiti ad essa assegnati. Il personale della
segreteria tecnica è costituito, per quanto riguarda i
funzionari e i dipendenti di livello inferiore, da funzionari
e dipendenti dei Ministeri e di altri organismi competenti
messi a disposizione funzionale.
3. Al CIMO sono assegnate le seguenti funzioni:
a) tradurre gli obiettivi di salute identificati
dal Piano sanitario nazionale in strategie a breve, medio e
lungo termine, ed individuare gli strumenti attuativi
necessari;
b) identificare annualmente eventuali nuove aree
di valore strategico per l'oncologia che necessitino di
interventi specifici di supporto;
c) identificare tutte le risorse che a vario
titolo finanziano l'oncologia, organizzando il censimento
delle vigenti fonti di finanziamento pubblico, ed eventuali
finanziamenti privati;
d) fornire al Governo ed alle regioni, nell'arco
della programmazione economica e finanziaria, annuale e
triennale, un'analisi dei fabbisogni finanziari necessari per
raggiungere gli obiettivi prefissati;
e) ideare le strategie di riordino funzionale dei
flussi finanziari di cui alla lettera c), combinandole
con l'analisi dei fabbisogni di cui alla lettera d);
f) individuare un sistema articolato di
finanziamenti destinati a coprire i fabbisogni delle strutture
di ricerca, clinica e di base, responsabili della gestione dei
programmi e dei progetti;
g) definire un sistema di accreditamento
clinico-scientifico, articolato per le materie di competenza
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in più livelli, delle strutture e delle infrastrutture
relative all'oncoematologia, inclusa quella pediatrica;
h) organizzare un sistema di revisione scientifica
dei programmi e dei progetti avviati, secondo gli
standard internazionali in materia;
i) organizzare su base omogenea le procedure di
assegnazione dei fondi destinati alla ricerca oncologica dai
diversi enti erogatori ed assicurare l'applicazione di
standard valutativi accreditati a livello internazionale
nonché la salvaguardia dei princìpi di competitività e di
trasparenza;
l) esercitare, in collaborazione con le regioni,
una funzione di stimolo e verifica sugli enti erogatori dei
servizi con l'obiettivo di garantire una uniformità
diagnostica e terapeutica su tutto il territorio nazionale in
armonia con gli obiettivi di salute identificati dal Piano
sanitario nazionale.
4. Una quota del Fondo sanitario nazionale è destinata al
funzionamento del CIMO ed a tale scopo è trasferita allo stato
di previsione del Ministero della sanità.
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