| (Commissione oncologica nazionale).
1. E' istituita la Commissione oncologica nazionale (CON),
organo di consulenza scientifica del CIMO. La CON è composta
dal Ministro della sanità, che la presiede, e da non più di
dieci esperti nominati dal Ministro medesimo.
2. Alla CON sono assegnate le seguenti funzioni:
a) esprimere parere scientifico sugli argomenti di
competenza del CIMO;
b) stabilire un costante rapporto di
collaborazione con le commissioni oncologiche regionali di cui
all'articolo 7;
c) aggiornare, limitatamente all'oncologia, il
censimento che identifica le strutture e le infrastrutture di
ricerca;
d) valutare i curricula degli esperti di cui
all'articolo 5, comma 2;
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e) proporre la messa a punto e l'uso di linee
guida oncologiche in materia di prevenzione, diagnosi e
terapia;
f) verificare l'attuazione dei programmi di
prevenzione finanziati con fondi pubblici.
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