| (Lista di esperti
nelle discipline oncologiche).
1. E' istituita una lista nazionale di esperti,
eventualmente anche stranieri, nelle diverse discipline
oncologiche. La lista degli esperti è istituita con decreto
del Ministro della sanità, previo parere del CIMO, in base
all'esame dei curricula dei candidati. La lista deve
essere rappresentativa di tutte le discipline scientifiche
interessate alla valutazione di progetti e programmi di
prevenzione, assistenza, e ricerca oncologica. Le candidature
per la formazione della lista sono presentate dalle società e
dalle associazioni scientifiche, dai singoli candidati e da
organizzazioni di volontariato operanti nel settore delle
malattie oncologiche.
2. Le candidature devono essere accompagnate dal
curriculum e dalla dichiarazione di accettazione delle
disposizioni vigenti sulle incompatibilità applicate a
componenti di commissioni giudicanti. Gli esperti inseriti
nella lista possono essere di volta in volta chiamati ad
esaminare progetti di ricerca facenti capo ai diversi enti
erogatori e ad esprimere pareri su tutte le questioni di
competenza del CIMO e dalla Commissione oncologica nazionale
di cui all'articolo 4.
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