| (Riorganizzazione e adeguamento
delle strutture oncologiche territoriali).
1. E' compito delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano definire i princìpi organizzativi, le
caratteristiche e la distribuzione territoriale delle
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strutture a cui competono la prevenzione, l'assistenza e la
ricerca in campo oncologico, tenendo altresì conto:
a) delle caratteristiche epidemiologiche del
territorio;
b) dell'esistenza di strutture già operanti e
della loro funzionalità;
c) delle priorità stabilite all'interno dei propri
piani sanitari;
d) dell'esistenza di un coordinamento regionale o
provinciale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano riorganizzano le strutture ed i servizi che operano
nel settore oncologico, assicurando la massima integrazione
tra le attività di prevenzione, assistenza, ricerca e
riabilitazione, l'uniformità e l'equità di accesso alle
prestazioni in tutto l'ambito di propria competenza, lo
sviluppo di programmi di verifica di qualità e di valutazione
dei costi-benefìci delle prestazioni fornite.
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