| (Commissioni oncologiche regionali).
1. In ogni regione e provincia autonoma è istituita la
commissione oncologica regionale (COR).
2. Sono membri di diritto della COR l'assessore competente
in materia di sanità, il suo delegato, i direttori degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
ove esistenti, i direttori dei dipartimenti oncologici o i
primari di reparti oncologici di livello regionale. Ulteriori
membri della COR sono nominati dall'assessore competente in
materia di sanità e comprendono sia esperti del settore
sanitario, di cui almeno un medico di medicina generale, un
pediatra ed un rappresentante del personale infermieristico
con documentata esperienza nel settore oncologico, sia
rappresentanti di discipline non oncologiche in grado di
assicurare la più ampia multidisciplinarietà.
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3. Sono compiti della COR:
a) fornire pareri alle autorità regionali su tutte
le materie di interesse oncologico, con particolare
riferimento all'attuazione del piano oncologico regionale;
b) promuovere e validare, sulla base di linee
guida stabilite in ambito nazionale od internazionale, i
programmi territoriali in tema di prevenzione, cura e
riabilitazione delle malattie oncologiche;
c) coordinare i programmi di formazione ed
educazione permanente del personale medico ed
infermieristico;
d) esprimere parere sull'attribuzione e l'utilizzo
di fondi pubblici e privati destinati ad attività oncologiche
sul territorio di rispettiva competenza;
e) curare l'anagrafe delle sperimentazioni
cliniche attivate in ambito regionale o provinciale;
f) fungere da osservatorio degli interventi di
prevenzione primaria o secondaria;
g) mantenere i collegamenti con la CON di cui
all'articolo 4 e con gli altri organismi operanti nel settore
oncologico.
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