| (Attività di prevenzione).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano destinano non meno dell'1 per cento della quota di
Fondo sanitario nazionale loro assegnata alla esecuzione di
programmi di prevenzione primaria e secondaria nel settore
oncologico.
2. I programmi di cui al comma 1 devono comparire tra
quelli individuati dal Piano sanitario nazionale ed essere
rispondenti ai criteri di efficacia e fattibilità riportati in
linee guida nazionali o internazionali e validati dalla
CON.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano le necessarie funzioni di controllo nei
confronti delle strutture sanitarie interessate al fine di
garantire lo svolgimento dei programmi di prevenzione nei
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tempi richiesti. A tale scopo possono anche prevedere, in caso
di inosservanza, che le funzioni siano espletate dai soggetti
di cui all'ultimo periodo. Le attività di cui al presente
articolo possono essere svolte, oltre che dal personale
dipendente o convenzionato con le strutture del Servizio
sanitario nazionale, anche da giovani laureati non occupati o
in possesso dei requisiti professionali necessari, sulla base
di accordi di lavoro stabiliti dalle regioni e dagli altri
enti territoriali secondo le norme vigenti per i lavori
socialmente utili.
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