| (Attività di assistenza oncologica).
1. Entro il primo anno di applicazione della presente
legge le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con propri atti, provvedono a:
a) assicurare lo svolgimento delle attività di
assistenza oncologica previste dal Piano sanitario nazionale e
dai piani sanitari regionali ai diversi livelli territoriali
dell'assistenza di base e ospedaliera, garantendo l'uniforme
copertura del territorio e l'equità delle prestazioni;
b) individuare ed attivare o istituire i poli
oncologici regionali e provinciali generali, utilizzando a
tale scopo prioritariamente gli IRCCS oncologici, laddove
esistenti, e i dipartimenti oncologici ospedalieri e
universitari;
c) individuare una o più strutture di riferimento
regionale dotate delle competenze necessarie per le attività
connesse alla oncologia pediatrica secondo parametri stabiliti
dalla CON;
d) istituire eventuali poli oncologici suddivisi
per patologia o per specifica area di attività clinica;
e) istituire centri di prima accoglienza per
malati oncologici idonei a fornire informazioni sulla
malattia, i metodi di cura disponibili, sui centri esistenti
in Italia e all'estero, nonché ad assistere il malato e la sua
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famiglia nell'assunzione di decisioni connesse alla
malattia;
f) assicurare, garantendo la copertura finanziaria
richiesta, le attività di assistenza ambulatoriale e
domiciliare comprensive delle terapie oncologiche, delle
terapie complementari e della terapia del dolore per i malati
oncologici del rispettivo territorio di competenza;
g) garantire, attraverso la piena integrazione
delle attività sanitarie con quelle sociali e in
collaborazione con le organizzazioni di volontariato, l'aiuto
anche psicologico alle famiglie e ai pazienti oncologici nelle
diverse fasi della malattia, compresa la fase terminale.
2. Ai fini dell'attivazione dei servizi di cui alle
lettere a), f) e g) del comma 1, si applicano le
disposizioni previste all'articolo 5.
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