| (Ricerca e sperimentazione clinica).
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro della sanità emana un decreto
recante disposizioni al fine di assicurare l'alto valore
scientifico ed il rapido espletamento delle procedure connesse
alla sperimentazione clinica di fase uno e fase uno-due di
tutti i farmaci antineoplastici, compresi quelli descritti
nell'annesso 2 allegato al decreto del Ministro della sanità
18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
122 del 28 maggio 1998.
2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 754, è prevista la istituzione presso
l'Istituto superiore di sanità di un'apposita sottocommissione
oncologica di cui fanno parte esperti della materia.
3. La sottocommissione di cui al comma 2 esprime i propri
pareri entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta
di autorizzazione. Tale termine può essere interrotto una sola
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volta per richieste di chiarimenti e può essere prorogato per
il tempo necessario all'acquisizione degli stessi.
4. La sperimentazione clinica può comunque avere inizio,
qualora, scaduti i termini di cui al comma 3, il parere non
sia stato formulato. In tale caso il richiedente ha comunque
l'obbligo, prima di iniziare la sperimentazione, di acquisire
il parere del comitato etico competente e di darne notifica al
Ministero della sanità.
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