| (Disposizioni in caso di inadempienza).
1. In caso di inadempienza da parte delle amministrazioni
regionali e provinciali nell'attuazione di quanto previsto
dalla presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della sanità, dispone, previa
diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione
delle citate amministrazioni.
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