| 1. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento
delle operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica di
Noto, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26
luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 settembre 1996, n. 496, è autorizzata la spesa di
5.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede,
nel rispetto delle norme del decreto-legge 26 luglio 1996, n.
393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
1996, n. 496, a disporre gli atti di accredito relativi alla
spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni culturali e ambientali.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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