| 1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera
b) è inserita la seguente:
" b-bis) forfettariamente ed a titolo di spese
mediche, se queste ultime non sono evidenziate a parte con
voce distinta dal soggetto fatturante, un terzo delle spese
sostenute a titolo di retta per le case di riposo e similari
fino ad un importo di lire 8 milioni, equivalenti 4080,70
EURO".
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