| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 50 miliardi, equivalenti a 25.538.491,87
EURO per l'anno 1998, a lire 94 miliardi, equivalenti a
48.012.364,72 EURO per l'anno 1999 e a lire 75 miliardi,
equivalenti a 38.307.737,81 EURO per l'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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