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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60440
DDL5047-0002
Progetto di legge Camera n. 5047 - testo presentato - (DDL13-5047)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5047. TESTIPDL
...C5047.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5047 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Lo stralcio degli articoli
  riguardanti la gestione dei servizi pubblici dal corpo
  centrale del disegno di legge (AC n.1388-A), la nuova legge
  sulle autonomie locali, ha ulteriormente rafforzato in noi la
  convinzione dell'assoluta urgenza di dotare l'intero settore
  dei servizi pubblici, nella fattispecie economici, di un
  corpus  normativo di indirizzo, adeguato alle esigenze
  dei cittadini utenti e a quelle di un mercato europeo, in cui
  andrà prima assicurata e poi salvaguardata la nostra
  concorrenzialità, in un settore in cui è innegabile si
  giochino più sfide:
       la sfida della concorrenzialità e della competitività in
  un mercato allargato in cui il nostro assetto istituzionale ed
  economico è rimasto obsoleto e non ha tenuto il passo con una
  realtà economica in continua mutazione sia fuori dai confini
  nazionali sia dentro, rimanendo ai margini di quel radicale
  processo di apertura al mercato ed alla concorrenzialità che
  sta investendo l'economia nazionale e internazionale e non
  consentendo dunque, in particolare alle nostre società di
  servizi, di affrontare adeguatamente l'inevitabile selezione
  europea;
       la sfida della qualità di un servizio che ancor più
  degli altri deve perseguire e raggiungere l'efficienza,
  l'efficacia e l'economicità ed in cui il cittadino perda il
  suo ruolo di mero utente, come si conviene in regimi di tipo
  monopolistico, e diventi cliente a tutti gli effetti, sempre
  maggiormente tutelato dalle disfunzioni di esso;
       la sfida della trasparenza, intesa soprattutto come
  formale distinzione di ruoli, come separazione fra il momento
  politico strategico di indirizzo e programmazione ed il piano,
  invece, dell'effettiva
 
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  gestione del servizio; come effettiva  par condicio  fra
  tutti gli operatori privati e pubblici nel solo interesse dei
  cittadini e dell'economia nazionale.
     Per realizzare quanto sopra enunciato il punto di partenza
  non può che essere il riassetto della cornice normativa del
  settore o, meglio ancora, il dotarsi di un'adeguata
  legislazione, la quale, traendo certo spunto dall'articolo 22
  della legge n. 142 del 1990 e dalla miriade di
  aggiustamenti-tampone che sono stati apportati, ma avendo
  particolarmente presente la normativa europea, le indicazioni
  che da essa ne derivano, oltreché prendendo atto di recenti
  pronunce giurisdizionali costrette spesso a fare ciò che
  invece la legge dovrebbe fare, ovvero creare diritto, riformi
  profondamente ed organicamente l'intero settore dei servizi
  pubblici economici.
     Si rende necessaria una regolamentazione che indichi un
  cambiamento di rotta sostanziale e che, aprendo il settore
  alle logiche del mercato e della concorrenza, tracci una volta
  per tutte un "cambiamento di rotta" che trovi il suo punto di
  sintesi fra la necessaria logica del libero mercato e l'etica
  stessa del "servizio alla comunità", fra l'inarrestabile
  competitività e la salvaguardia dell'interesse collettivo.
     Se è vero che i processi di internazionalizzazione di
  apertura delle frontiere spingono verso una liberalizzazione
  dei servizi, contribuendo ad affermare le leggi di mercato, è
  altresì vero che a fronte di ciò c'è bisogno di realizzare un
  tessuto più radicato per la coesione sociale e che gli spazi
  di concorrenza vanno dunque ampliati facendo leva sulla loro
  capacità di soddisfare in modo migliore i bisogni dei
  consumatori, passando attraverso processi di modernizzazione
  che, sapendo cogliere le potenzialità di sviluppo che una
  gestione manageriale ed imprenditoriale può realizzare,
  diventino anche motivo per un rilancio in termini
  occupazionali e di crescita dell'economia italiana, oltre a
  soddisfare le più diversificate esigenze economiche,
  produttive ma anche civili e sociali.
     L'assetto normativo ed operativo che caratterizza questo
  settore del nostro Paese è connotato da un ruolo primario
  attribuito agli enti locali sia a livello di indirizzi e
  responsabilità politico-amministrativi, sia anche, e
  soprattutto, per le modalità di concreta erogazione dei
  servizi all'utenza.  E' infatti ben nota a tutti la presenza
  predominante delle strutture di proprietà degli enti locali
  nella gestione dei servizi pubblici economici in forme
  giuridiche diverse: aziende speciali monocomunali o
  consortili, società per azioni maggioritarie pubbliche,
  gestioni economali dirette.  Tutti questi organismi erogano
  servizi di competenza in base ad affidamento diretto a tempo
  indeterminato da parte dell'ente proprietario, senza rapporto
  concessorio, né tantomeno in seguito a gara ad evidenza
  pubblica, seguendo l'impostazione dell'articolo 22 della legge
  n. 142 del 1990.  In aggiunta, i concessionari privati di
  servizi pubblici locali, penalizzati da un'impostazione che
  non valorizza ma anzi scoraggia l'apporto in termini di
  know-how  privatistico, ricoprono un ruolo nettamente
  minoritario, per lo più concentrato nei comuni di minori
  dimensioni.
     Le motivazioni storiche, politiche ed economiche di questo
  assetto, che è peculiare del nostro Paese, non possono essere
  ripercorse compiutamente in questa sede: peraltro è noto che
  l'impostazione pubblicistica del settore risale a scelte
  operate fin dall'inizio del secolo, motivate dalla
  connotazione monopolistica o semimonopolistica di questi
  servizi, dalla loro essenzialità e dalla necessità di tutelare
  i ceti più deboli.  Questa connotazione, ormai fuori dal tempo,
  è stata finora sempre riconfermata nel quadro normativo, anche
  il più recente, negli indirizzi di governo e resa operante
  dagli enti locali.  In virtù di ciò abbiamo ritenuto opportuno
  procedere ad una nuova disciplina del settore incentrata sulla
  abrogazione degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del
  1990, anche tenendo conto delle successive leggi vigenti nel
  settore come le leggi n. 498 del 1992, n. 36 del 1994, n. 109
  del 1994, il decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995, i decreti
  legislativi n. 157 del 1995, n. 22 del 1997
 
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  e n. 422 del 1997, interventi che sono stati deboli e
  frammentarie risposte alle sfide della competitività, non
  affrontando alla radice i nodi strutturali del settore: questi
  interventi hanno mirato più che altro ad introdurre maggiore
  efficienza nelle attuali gestioni pubbliche e non ad aprire il
  settore alle logiche del mercato.
     Le più rilevanti criticità dell'attuale assetto cui
  sinteticamente facciamo riferimento di seguito sono funzionali
  a far comprendere l'urgenza del loro superamento, che
  costituisce appunto l'obiettivo principale della presente
  iniziativa legislativa.
     In primo luogo si invita alla riflessione sul modello
  societario, il quale rappresenta indubbiamente una cornice
  normativa ed in secondo luogo un modello gestionale senza
  dubbio più vantaggioso di cui gli enti partecipanti (nelle
  quasi totalità amministrazioni pubbliche) hanno giustamente
  beneficiato, ma che non altrettanto giustamente è stato più
  che altro una formula in cui all'apporto privato è stata
  riservata una partecipazione minimale (sovente in percentuale
  dello zero virgola) e un ruolo subalterno che si è
  concretizzato in una condivisione di vantaggi di una gestione
  che di fatto è rimasta a tutti gli effetti monopolistica.
     Si è trattato di un mercato chiuso, protetto e frammentato
  che non ha certo agevolato il coinvolgimento dei capitali
  privati necessari per la realizzazione dei grandi investimenti
  infrastrutturali di cui il settore ha assoluta esigenza (basti
  pensare al comparto idrico).  Al contrario, le poche iniziative
  finora avviate di apertura al capitale privato si sono basate
  per lo più su cessioni di quote azionarie di minoranza delle
  società per azioni pubbliche, che hanno condotto ad esiti
  opposti e distorti rispetto alla finalità conclamata di aprire
  il mercato.  In sostanza il privato, invece di introdurre
  concorrenzialità e pluralismo, invece di introdurre quegli
  elementi di innovazione e ammodernamento peculiari del
  know-how  di una gestione privatistico-imprenditoriale, è
  stato invitato a sostanziarsi in un capitale di mero rischio,
  a condividere i vantaggi di una gestione blindata ed
  accentrata che non ha certo contribuito all'apertura di un
  mercato già poco o nulla concorrenziale.
     A dimostrazione di quanto affermato basti pensare che la
  procedura seguita nella scelta del socio privato di minoranza
  è sempre stata quella della scelta  intuitus personae
  senza espletamento di alcuna selezione concorrenziale,
  conforme alla disciplina civilistica di un contratto
  societario fra privati, ma poco adatto all'ipotesi in cui uno
  dei soggetti sia un'amministrazione pubblica, la quale non è
  da ritenere ammissibile che possa aggirare quei vincoli
  pubblicistici dei provvedimenti amministrativi diretti a
  garantire il confronto concorrenziale che solo assicura
  trasparenza e quell'imparzialità e quel buon andamento che
  sono i parametri a cui l'agire amministrativo deve sempre
  ispirarsi.  In aggiunta, ma forse ancor più grave, è la
  procedura seguita per l'affidamento del servizio stesso.
  Nonostante i dettami normativi comunitari che richiedono
  procedure ad evidenza pubblica nell'affidamento del servizio
  alla società, ovvero quelle procedure concorsuali che di norma
  devono essere seguite in materia di appalti sia che si tratti
  di opere o di servizi, le società miste a prevalente capitale
  pubblico sono state esonerate dall'applicazione di tale
  procedura concorrenziale, ritenendole in via puramente
  interpretativa (non essendoci alcuna chiara dizione al
  riguardo) amministrazioni esse stesse e quindi beneficiarie di
  un trattamento privilegiato che consente loro di essere
  trattate in questo specifico caso come se fossero "estensioni
  delle amministrazioni" e quindi organismi di diritto pubblico,
  ma formalmente qualificate - anche dalla giurisprudenza, e di
  conseguenza regolamentate come organismi di diritto privato,
  società appunto - che usufruiscono di tutti quei vantaggi che
  tale natura giuridica privatistica comporta.
     In sostanza si è trovato il sistema affinché esse possano
  cedere dei vantaggi dell'uno e dell'altro  status
  giuridico a seconda della situazione.
     Il modello istituzionale cui abbiamo accennato risulta un
  modello superato nel quale assistiamo alla mancata distinzione
 
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  dei ruoli fra il momento politico strategico di indirizzo,
  governo e controllo, che è di spettanza dell'ente locale ed il
  momento della gestione effettiva di competenza dell'azienda
  erogatrice del servizio.  E' chiaro che questa sana
  contrapposizione di ruoli fra chi è gestore e che dovrebbe
  quindi essere controllato, e chi, al contrario, essendo
  amministrazione pubblica che ha dato in concessione il
  servizio dovrebbe controllare, è assai improbabile quando
  l'ente locale è anche proprietario dell'azienda o comunque
  partecipa la società nella quasi totalità, dando origine al
  controproducente fenomeno per cui il "controllore" è anche il
  "controllato" e che dovrebbe semmai arrivare ad esser giudice
  di se stesso.
     Siamo dunque in presenza di modelli obsoleti di relazione
  gerarchico-pubblicistica, in cui l'ente proprietario si avvale
  di un suo ente strumentale ad amministrazione autonoma invece
  del più moderno modello a base contrattualistica e a
  contrapposizione di ruolo e interessi.  Si origina una
  commistione di competenze che diventa spesso sinonimo di una
  gestione blindata ed accentratrice che pregiudica l'interesse
  pubblico, il cui perseguimento dovrebbe invece rappresentare
  il primario obiettivo di ogni buona amministrazione.  Il fatto
  che queste società siano "braccia" delle amministrazioni ci
  sembra che tradisca la  voluntas legis  che l'ha
  istituite, come conferma la stessa giurisprudenza che in vari
  casi ne ha negato la legittimità, con la motivazione della
  necessaria partecipazione di altri soci privati o pubblici
  diversi dalle amministrazioni territoriali, la cui presenza
  sarebbe  condicio sine qua non  della costituzione, delle
  società per azioni per la gestione dei servizi.  A conferma di
  tale impostazione, evidentemente disattesa, vi è la stessa
  formulazione dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1992 in
  cui si subordina l'ammissibilità della società per azioni
  locale alla opportunità di altri soggetti pubblici o privati.
  Strettamente collegata a questo aspetto e altrettanto
  contestabile è la modalità di associarsi a queste società che
  le singole amministrazioni, non facenti parte dei soci
  costitutivi, seguono: tramite la sottoscrizione di qualche
  azione (anche poche decine), ogni comune che lo desideri
  sceglie di affidare il servizio alla società semplicemente
  partecipandovi, senza una benché minima procedura ad evidenza
  pubblica che coinvolga, anche indirettamente, altri potenziali
  gestori presenti sul territorio su cui l'ente locale insiste.
  Si determinano dunque una eccessiva frammentazione e una
  correlativa dimensione territoriale inadeguata delle attuali
  gestioni, spesso ingessate in confini monocomunali sempre più
  asfittici e fuori tempo.  Questo è una conseguenza negativa di
  incrostazioni legislative irrazionali nel decidere le modalità
  di gestione dei servizi pubblici sul proprio territorio, con
  meccanismi assai deboli e teorici di programmazione e
  integrazione a livello sovracomunale.  Sono evidenti ricadute
  negative di questa situazione non solo in termini di
  diseconomie di scala, mancate sinergie con altre gestioni,
  difficoltà di integrazione tecnologica fra le distinte reti ed
  impianti; ma anche perché questi servizi operano in maniera
  ottimale solo in bacini fisico-idrogeografici ed urbanistici
  omogenei, e non confinanti con le ripartizioni
  amministrative.
     L'assenza di qualsiasi processo di separazione delle reti
  e degli impianti dal patrimonio dei soggetti gestori, misura
  che invece dovrebbe essere avviata almeno per i servizi a
  tendenziale monopolio naturale del territorio, aggrava la
  situazione.  Questa separazione, peraltro di attuazione tecnica
  assai complessa, è lo strumento principe per assicurare una
  reale contendibilità di un mercato monopolistico a rete,
  eliminando una pesantissima barriera all'entrata di nuovi
  operatori.  Ed è anche il modo migliore per introdurre il
  meccanismo concorrenziale del  common carrier,  ovvero la
  libertà di fornitura del servizio da parte di più soggetti
  attraverso le medesime infrastrutture e reti, che pertanto
  devono rimanere a controllo pubblico o tutt'al più
  consortile.
     Da considerare, inoltre, come elemento chiaramente
  anacronistico il caso di servizi espletati da imprenditori
 
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  privati, erogazione tuttora svolta sulla base dell'istituto
  pubblicistico della concessione amministrativa rilasciata
  dall'ente territoriale.  Gli indirizzi comunitari sono invece
  favorevoli all'utilizzo del meccanismo dell'autorizzazione,
  molto più orientato al mercato e alla pluralità di
  operatori.
     Inoltre, è noto che nel nostro ordinamento non esiste
  nemmeno l'obbligo della gara pubblica per l'affidamento ad un
  soggetto terzo della concessione di erogazione di un pubblico
  servizio; questa grave carenza è sempre più insostenibile,
  anche alla luce degli orientamenti della normativa europea.
     Occorre incentivare maggiormente la gestione affidata a
  società a maggioranza di capitale privato, allontanando il
  rischio di occupazione da parte del pubblico e lasciando fare
  ai privati ciò che essi sono in grado di fare meglio.
     Il tentativo di "privatizzazione" che la legge n. 498 del
  1992, all'articolo 12, tentava di fare non ha trovato campo
  libero, come dimostra il successivo regolamento di attuazione
  emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del
  1996, che ha ammesso nella società per azioni a partecipazione
  pubblica minoritaria anche la partecipazione di pubbliche
  amministrazioni e società miste oltre l'ente locale promotore
  e al socio privato di maggioranza, quasi ad arginare un
  pericolo di "troppo privato".
     Inoltre, a dimostrazione della volontà, anche indiretta,
  di frenare questa privatizzazione sostanziale, si è prevista
  l'obbligatorietà (e non la facoltatività come avrebbe dovuto
  essere) di nominare uno o più amministratori e sindaci da
  parte dei soci pubblici, limitando e ostacolando quell'esempio
  di  project financing  che essa doveva rappresentare,
  sostituendosi al "pubblico", ove questi era nell'impossibilità
  di raggiungere i medesimi risultati in termini di efficienza,
  economia e qualità.
     Infine, ma non di secondaria importanza, va sottolineato
  il ruolo subalterno in cui è confinata l'utenza.  I cittadini
  fruitori del servizio non possono essere relegati ad un ruolo
  di semplici destinatari passivi del servizio, bensì devono
  poter essere considerati clienti a tutti gli effetti.  Per fare
  ciò, occorre rendere indispensabile l'aspetto del  customer
  satisfaction,  da realizzare attraverso la creazione delle
  carte servizi, ovvero gli statuti dei diritti dell'utenza.
     Sulla scia del neoriconoscimento della figura del giudice
  risarcitore, si rende opportuno disciplinare gli aspetti del
  reclamo e semmai rimborso, affinché si realizzi un'effettiva
  tutela dell'utenza.
     E' la soddisfazione dell'utenza il parametro che misura la
  riuscita del servizio che la società offre ad una comunità che
  deve essere composta sempre meno da utenti e sempre
  maggiormente da clienti.  A fianco degli strumenti dovranno
  essere previste apposite strutture, nella specie organismi di
  controllo, in cui lo scambio anche in termini propositivi fra
  cittadini e soggetto gestore possa avvenire.
     Tutto ciò premesso, la presente proposta di legge
  risponde, tra l'altro, a recenti ed autorevoli riflessioni sul
  sistema dei servizi pubblici locali cui reputiamo coerente la
  nostra replica legislativa.  In particolare, il 20 maggio 1998,
  il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del
  mercato sosteneva che: "il suddetto settore stenta ancora ad
  aprirsi alla concorrenza essendo costellato di limitazioni
  legali all'accesso nonché ed in quanto colmo di diritti
  speciali ed esclusivi".
     Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il
  gas, il 17 giugno ultimo scorso, nella sua relazione alla
  Camera dei deputati, dopo aver sostenuto che l'assetto di tali
  settori economici risente ancora troppo della presenza
  dominante di imprese pubbliche che causa diseconomie e
  posizioni di rendita e chiaramente affermato che la luce ed il
  gas costano troppo, ha concluso che è indispensabile la
  separazione tra reti e produzione-fornitura per favorire la
  concorrenza.
     Da queste autorevoli premesse deriva la presente proposta
  di legge, che è innanzitutto uno strumento, composto da non
  molti articoli "principio" che saranno poi completati dalla
  prassi e dalle decisioni del sistema delle autonomie locali,
 
                               Pag. 6
 
  contro ogni forma di antiquato ed irrazionale privilegio
  finalizzata a liberalizzare ed europizzare un settore
  strategico, soprattutto in futuro, quale quello dei servizi
  pubblici locali.
     Il capo I stabilisce le finalità e l'ambito di
  applicazione della legge.
     In particolare, l'articolo 1 definisce i servizi pubblici
  economici locali e le modalità generali di erogazione.  Gli
  articoli 2 e 3 prevedono l'individuazione delle relative
  categorie e fattispecie comprensibili in tali servizi.
     Il capo II individua le relative competenze regionali.
     In particolare, l'articolo 4, ribadisce le competenze
  regionali in materia mentre gli articoli 5 e seguenti
  prevedono, nell'agenzia regionale di regolazione, lo strumento
  tramite il quale si esplicano tali competenze, relative
  finalità di garanzia ed efficienza, poteri e forme
  organizzative di tale agenzia e sua specifica previsione di
  raccordo con la clientela.
     Il capo III disciplina le competenze e le forme di
  collaborazione tra gli enti locali.  Esso si compone
  dell'articolo 9, che prevede le modalità associative per gli
  enti locali nei casi eccezionali in cui risulti irrazionale la
  gestione in economia dei servizi pubblici economici locali.
  All'articolo 10 si individuano le competenze congiunte di
  regolazione e controllo affidate agli enti locali.
     Il capo IV individua i soggetti gestori e le modalità di
  erogazione dei servizi.  All'articolo 11 si prevedono le forme
  societarie di gestione, mentre all'articolo 12 si rileva
  l'aspetto fondamentale della presente proposta di legge e cioè
  che l'affidamento del servizio deve avvenire in seguito ad una
  gara ad evidenza pubblica siglata da una successiva
  convenzione regolatrice del servizio previsto all'articolo
  13.
     Il capo V si riferisce alla separazione fra infrastrutture
  e gestori.  Esso è composto dall'articolo 14 che prevede, ai
  fini di una effettiva concorrenzialità, entro tre anni la
  separazione tra le proprietà di reti ed impianti rispetto ai
  soggetti gestori, mentre l'articolo 15 individua le competenze
  degli organismi di controllo delle infrastrutture.
     Il capo VI disciplina la normativa transitoria, prevedendo
  all'articolo 16 la trasformazione delle aziende speciali,
  all'articolo 17 la scadenza degli affidamenti diretti entro
  cinque anni, all'articolo 18 il divieto di nuove concessioni,
  all'articolo 19 le modalità del subentro dei nuovi gestori e,
  all'articolo 20 l'abrogazione degli articoli 22 e 23 della
  legge n. 142 del 1990.
 
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