| (Definizioni).
1. I servizi pubblici economici locali, di seguito
denominati "SPEL", hanno per oggetto la produzione e
l'erogazione di beni, prestazioni ed attività a contenuto
economico, rivolti a soddisfare esigenze primarie e
generalizzate delle comunità locali.
2. Gli SPEL di cui al comma 1 sono erogati con modalità
imprenditoriali da soggetti privati o pubblici e sono
assoggettati ai poteri di regolazione, controllo ed intervento
attribuiti dalle disposizioni vigenti agli enti locali, ai
fini della continuità, economicità e fruizione degli stessi in
condizioni di eguaglianza.
| |